A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte integrante del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.
Rilevanti ripercussioni condizioneranno le imprese e i professionisti dell’UE che hanno istaurato o che avvieranno collaborazioni commerciali con il territorio britannico.
Il 24 dicembre dello scorso anno, allo scadere di un periodo transitorio iniziato il 1° febbraio 2020 e terminato il 31 dicembre 2020, è stato raggiunto l’Accordo di Recesso tra Regno Unito e Unione Europea, risultato di negoziati atti a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi nel post-Brexit, e che resterà provvisoriamente in vigore fino al prossimo 28 febbraio.
Cosa accadrà nell’immediato, in merito alla circolazione delle merci è facilmente intuibile. Il cambio avrà effetti drastici nelle relazioni tra i due contendenti. I beni non potranno circolare in forza del precedente regime intracomunitario (acquisti e cessioni intracomunitarie) ma d’ora in poi verranno considerati al pari del commercio con un Paese terzo extra-Ue.
Non rientrano invece nella disciplina transitoria stabilita dall’accordo di recesso 2019/C384/0, tutte le prestazioni di servizi rese e ricevute tra operatori comunitari e operatori GB.
Gli effetti che dal 1° gennaio 2021 si rifletteranno sulle cessioni di beni possono essere così riassunti:
- non troverà più applicazione il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93), non trattandosi più di operazioni intracomunitarie, venendo meno altresì l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT;
- diventano ora obbligatori gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni, con pagamento di dazi e IVA legati all’ingresso nell’Unione Europea; il riferimento normativo da indicare in fattura, è comunque “non imponibile” art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72;
- verrà meno la possibilità di adottare le triangolazioni intracomunitarie per le merci che transitano nel Regno Unito.
Sempre a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso, le prestazioni di servizi non rientrano nella disciplina Iva intracomunitaria avendo come conseguenza, che gli operatori identificati ai fini Iva in Italia applicheranno le regole di territorialità delle prestazioni stabilite dall’articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.
Nel dettaglio in relazione alle prestazioni di servizi:
- per i servizi resi, sarà necessario continuare ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972;
- per i servizi ricevuti, da un soggetto extra-Unione europea, invece di integrare la fattura come accadeva nel recente passato con la reverse charge, l’IVA è e sarà assolta dal committente con l’emissione di autofattura.
Questo comporterà in ultima analisi, che le fatture emesse dal fornitore GB antecedentemente al 1° gennaio 2021, ma ricevute successivamente dall’acquirente IT, andranno trattate come acquisti comunitari, diversamente la fatturazione dal 1° gennaio 2021 sarà considerata parimenti ai servizi resi dai soggetti non comunitari.