Impresa possibile – Aperti i termini dal 5 aprile 2024 per la presentazione delle proposte progettuali

Con la presente si segnala l’Avviso pubblico “Impresa possibile” per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di Interventi di sostegno all’avvio e al rafforzamento delle imprese sociali per percorsi di rafforzamento di attività economiche a contenuto sociale e al finanziamento di interventi di ristrutturazione o realizzazione di Strutture sociali e socio-assistenziali.

Le proposte progettuali devono riguardare una o più aree prioritarie di intervento inerenti i servizi sociali innovativi, in grado cioè di rispondere ai nuovi bisogni sociali o a vecchi bisogni in modo innovativo. Le proposte progettuali non potranno in alcun modo riguardare iniziative concernenti i servizi sociali e socio-sanitari ordinari. 

Fra i servizi sociali innovativi candidabili: i servizi volti a favorire l’invecchiamento sano e attivo della popolazione; la creatività e la cultura, la valorizzazione in chiave inclusiva dei luoghi identitari, l’azione pedagogica del teatro e delle narrazioni e di tutte le arti performative, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; il turismo, l’accoglienza e il marketing territoriale nella prospettiva dell’accessibilità, dell’inclusività e dell’innovazione; l’artigianato tipico pugliese, il recupero dei mestieri tradizionali e delle tradizioni locali per finalità sociali e/o terapeutiche, ovvero di inserimento socio lavorativo e per l’animazione socio–economica dei centri storici e delle periferie; il verde e gli orti urbani, attività di agricoltura sociale non a prevalenza agricola anche al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, la creazione di reti economiche e solidali e favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone, anche in chiave intergenerazionale; la produzione, commercializzazione di beni e/o servizi ad impatto sociale; lo sviluppo ed il rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e della corresponsabilità anche attraverso la tutela, la valorizzazione e l’amministrazione condivisa dei beni comuni, dei beni pubblici, privati e dei beni confiscati alla mafia; il sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli e vulnerabili della popolazione.

Al fine di promuovere l’ìinclusione di alcune categorie di persone svantaggiate, nella valutazione delle proposte progettuali sono previsti specifici punteggi in ragione della presenza nella compagine sociale di categorie di persone vulnerabili come donne vittime di violenza prese in carico dal servizio sociale professionale/Ambito territoriale sociale; persone che siano, o siano state, destinatarie di misure di contrasto alla povertà quali il reddito di inclusione, il reddito di cittadinanza o il reddito di dignità per almeno un mese negli ultimi 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso; invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.

Consulta la scheda tecnica dedicata all’avviso pubblico sul nostro sito.

Per ulteriori informazioni scrivici a newsletter@sinetwork.eu.

Chi può partecipareImprese sociali ex art 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 112 costituite o che intendono costituirsi
              Requisiti per le imprese costituiteiscritte nell’apposita sezione del Registro delle impresenel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsualinon rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato e/o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione EuropeaOperare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, ed essere in regola dal punto di vista contributiva sulla base del DURCnon risultare impresa in difficoltànon essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditorinon essere stati negli ultimi sei anni, destinatari di provvedimenti di regola ad eccezione di quelli derivanti da rinunceaver restituito agevolazioni per le quali è stata richiesta la restituzioneavere la sede oggetto del finanziamento in Puglia
Requisiti per le imprese non costituiteDevono costituirsi entro 60 giorni dal ricevimento di concessione dell’agevolazione
                  Tipologie di progetti ammissibiliLe proposte progettuali candidabili a valere sul presente Avviso devono riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento: i servizi sociali innovativi finalizzati a porre in essere strategie di intervento per rispondere ai nuovi bisogni sociali, o a vecchi bisogni in modo innovativo, individuati sul territorio pugliese, ivi inclusi i servizi volti a favorire l’invecchiamento sano e attivo della popolazionela creatività e la cultura, la valorizzazione in chiave inclusiva dei luoghi identitari, l’azione pedagogica del teatro e delle narrazioni e di tutte le arti performative, nonché ulteriori attività culturali di interesse sociale con finalità educativail turismo, l’accoglienza e il marketing territoriale nella prospettiva dell’accessibilità, dell’inclusività e dell’innovazionel’artigianato tipico pugliese, il recupero dei mestieri tradizionali e delle tradizioni locali, per finalità sociali e/o terapeutiche, ovvero di inserimento socio lavorativo e per l’animazione socio – economica dei centri storici e delle periferieil verde e gli orti urbani, attività di agricoltura sociale non a prevalenza agricola2 anche al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, la creazione di reti economiche e solidali e favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone, anche in chiave intergenerazionalela produzione, commercializzazione di beni e/o servizi (ivi inclusi i servizi di ristorazione e di commercializzazione di generi alimentari) ad impatto socialelo sviluppo ed il rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e della corresponsabilità anche attraverso la tutela, la valorizzazione e l’amministrazione condivisa dei beni comuni, dei beni pubblici, privati e dei beni confiscati alla mafia 8. il sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli e vulnerabili della popolazione.
Entità agevolazioneNuove iniziative; investimento da 10.000€ a 50.000€; Intensità di aiuto 100%
PMI; investimento da 10.000€ a 250.000€; Intensità di aiuto 80%
                              Spese ammissibilispese per consulenze/supporto tecnico-amministrativo;opere edili e assimilate (compresi gli impianti generali di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, fognario, etc.) funzionali all’utilizzo della sede di realizzazione del progetto, capitalizzabili, nel limite del 40% dell’investimento da agevolare;spese per attività tecniche (spese necessarie per le attività preliminari, spese per verifiche tecniche previste dal progetto tecnico, spese di progettazione dell’intervento, ivi comprese le spese per indagini geologiche e geotecniche il cui onere a carico del progettista; spese per direzione lavori, spese per coordinamenti della sicurezza, spese per assistenza giornaliera e contabilità di cantiere, spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche);mobili e arredi, macchinari, attrezzature, nuovi di fabbrica purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;brevetti, marchi e licenze di programmi informatici ad utilità pluriennale;sviluppo di piattaforme B2B e B2C, sistemi e-commerce proprietari e app mobile;spese notarili di costituzione dell’impresa;acquisizione del suolo nel limite percentuale del 10% del totale delle spese ammissibili;mezzi mobili targati, nuovi di fabbrica, strumentali allo svolgimento dell’attività, con specifica destinazione riscontrabile dal libretto di circolazione e/o da altra documentazione idonea a caratterizzarne l’uso strettamente legato alle finalità di cui la proposta progettuale tende;consulenze specialistiche direttamente afferenti al progetto attraverso l’utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio (a titolo esemplificativo: studi di fattibilità economico-finanziaria, studi di valutazione di impatto ambientale, etc.) nel limite del 15% del totale delle spese ammissibili; sono comunque escluse da questa voce le consulenze specialistiche connesse all’avvio della gestione dei servizi realizzati e le spese assimilabili a quelle per attività tecniche e per supporto tecnico amministrativo.ottenimento della prima certificazione: parità di genere, ambientale, etica o di qualità (esclusi i rinnovi);la spesa per la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura delle anticipazioni del contributo finanziario concesso;
ScadenzaA sportello. L’apertura per la presentazione delle domande è il 05/04/2024

COMUNITÀ ENERGETICHE

DALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA A VERE E PROPRIE FORME DI INVESTIMENTO

 a cura di Gianvito Amendolara e Giuseppe Scaraggi

INTRODUZIONE

La trasformazione voluta insistentemente dalla Comunità Europea nell’ottica della “decarbonizzazione” totale entro il 2030 sta creando nuove opportunità di investimento per i vari operatori di mercato, volte anche a ripristinare il ruolo chiave del consumatore finale nelle scelte relative allo sviluppo e alla promozione di energie rinnovabili.

A questo proposito occorre evidenziare che le recenti norme comunitarie favoriscono la promozione di modelli cooperativistici e di energia di comunità; tale impronta farà propendere per una governance delle nuove energie rinnovabili basate sulla sussidiarietà orizzontale con il fine dello sviluppo delle comunità locali.

L’articolo 194 del TFUE[1] ha stabilito che la promozione di energia da fonti rinnovabili rappresenta, come già anticipato in precedenza, uno degli obiettivi della politica energetica dell’intera Unione Europea e questo costituisce una parte importante dei futuri pacchetti di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas.[2]

Tale situazione presenta, quindi, la necessità di approfondire e analizzare quali possano essere le forme giuridiche da definire, nonché gli aspetti economici, finanziari e fiscali che ne discendono; tutto questo al fine di contemperare le finalità ambientali con quelle economico-strategiche di ogni singolo attore coinvolto.

COMUNITA’ ENERGETICHE

In questo contesto si è vista la nascita delle comunità energetiche, intese come un’aggregazione di utenti finali di energia elettrica, avente lo scopo di generare benefici economici, ambientali e sociali ai membri della comunità e al territorio interessato.

La legislazione italiana ha recepito la Direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili[3] e ha sancito che una comunità energetica è un aggregato di utenti finali:

  • Cittadini/famiglie;
  • Piccole e Medie Imprese;
  • Enti territoriali e autorità locali;
  • Enti di ricerca e formazione;
  • Enti religiosi;
  • Enti del terzo settore;
  • Enti di protezione ambientale.

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire attività commerciale e industriale principale.

COME COSTITUIRE UNA COMUNITA’ ENERGETICA – PASSI

Per costituire e avviare una comunità energetica i passi da compiere possono essere schematizzati in questo modo:

  1. Analisi preliminare di fattibilità (analisi costi – benefici) con l’individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi;
  2. Definizione dell’assetto giuridico;
  3. Identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all’interno della Comunità;
  4. Individuazione delle risorse economiche;
  5. Definizione della governance e del complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità;
  6. Identificazione di eventuali barriere amministrative e individuazione delle soluzioni per la loro rimozione;
  7. Analisi puntuale, possibilmente su base oraria, dei consumi di energia dei singoli membri;
  8. Definizione degli impianti da installare sul territorio;
  9. Richiesta di autorizzazione per la posa in opera di impianti e l’installazione degli stessi;
  10. Creazione del soggetto giuridico di cui al punto 2;
  11. Gestione dei soci (gestione amministrativa);
  12. Gestione finanziaria;
  13. Gestione tecnica per la manutenzione degli impianti e il monitoraggio dei flussi energetici e la loro eventuale ottimizzazione.

I punti 1,2 e 3 vengono comunemente definiti come fase di pianificazione; i punti 4,5 e 6 vengono definiti come fase di programmazione; i punti 7 e 8 vengono definiti come fase di progettazione; i punti 9 e 10 vengono definiti come fase di realizzazione e i punti 11,12 e 13 vengono definiti come fase di gestione.

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

La promozione delle comunità energetiche è stata realizzata in modo differente nei vari Stati membri dell’Unione Europea: in Germania e in Scozia attraverso un accesso privilegiato ai prestiti derivanti da specifici fondi governativi; in Danimarca attraverso una pianificazione energetica con esenzioni fiscali e limitando la proprietà degli impianti rinnovabili ai soli attori locali.

A tal proposito, anche sulla base delle forme maturate in Europa, si possono sintetizzare due macro-modelli di organizzazione di una comunità energetica:

  • quello diretto, dove i soggetti della comunità partecipano all’investimento a sostegno delle iniziative di produzione della comunità e hanno in cambio il loro consumo di energia;
  • quello indiretto dove l’uso dell’energia prodotta dai singoli è prevista mediante accordi di compravendita organizzati dai singoli stessi o su piattaforme che consentono lo scambio di energia a livello locale.[4]

POSSIBILI FORME GIURIDICHE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Le norme comunitarie e quelle recepite e modificate dagli Stati membri non impongono una determinata forma giuridica per la creazione di comunità energetiche ma, descrivendone obiettivi e caratteristiche essenziali, ne circoscrivono (e non di poco) il campo di applicabilità.

Tali norme statuiscono che le comunità energetiche devono:

  • essere un soggetto giuridico, di tipo collettivo, trattandosi di comunità;
  • garantire il diritto di libero ingresso a tutti coloro che hanno i requisiti indicati nelle norme comunitarie;
  • mantenere e preservare i diritti della clientela finale;
  • garantire il diritto di recesso in qualsiasi momento;
  • garantire condizioni economiche di ingresso e partecipazione non eccessivamente gravose;
  • inserire, all’interno dei loro statuti, gli obiettivi principali consistenti nella fornitura di benefici economici, ambientali e sociali.

Si deduce quindi chele principali forme giuridiche per la costituzione di una comunità energetica possano limitarsi a quelle di:

  1. cooperative;
  2. associazioni riconosciute e non riconosciute;
  3. fondazioni di partecipazione.
  1. COOPERATIVE

Il modello delle società cooperative, disciplinato dagli artt. 2511 ss. del Codice Civile, presenterebbe elementi di forte affinità con le caratteristiche proprie delle CER, in virtù delle finalità mutualistiche e della configurazione “a porte aperte” (art. 2528 c.c.) tipica degli schemi societari a capitale variabile.

Sarà fondamentale, quindi, redigere appositi statuti che trovino un punto di equilibrio sul principio espresso dall’articolo 2528 del Codice civile, capace di custodire e rafforzare l’operatività di ogni comunità energetica sotto forma di società cooperativa.

PRO: finalità mutualistiche, stabilità, regime fiscale speciale, apertura a soci pubblici e privati, piena compatibilità con il principio della partecipazione aperta, possibilità di realizzare investimenti in nome e per conto proprio, possibilità di regolare con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà, possibilità di conferire impianti di proprietà, accesso facilitato al credito.

CONTRO: costi di costituzione e gestione elevati, regolarizzazione della disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario ed eventuale equo compenso; mancato controllo direzionale dovuto al principio di democraticità, secondo cui ciascun socio ha un voto in assemblea (fatte salve deroghe statutarie).

  • ASSOCIAZIONI

Risulterebbe, altresì, compatibile con lo schema delle CER la forma giuridica delle associazioni.

È fondamentale, tuttavia, fare una breve introduzione in ordine alle associazioni, che possono distinguersi in riconosciute o non riconosciute.

Le associazioni riconosciute come persone giuridiche hanno il vantaggio fondamentale dell’autonomia patrimoniale perfetta che porta ad una netta distinzione con riferimento al patrimonio dell’associazione rispetto a quello degli associati; in questo caso il creditore particolare

dell’associato non potrà rivalersi sul patrimonio dell’associazione e, viceversa, i creditori dell’associazione non potranno agire aggredendo il patrimonio personale dei singoli associati.

Le associazioni non riconosciute, invece, godono di autonomia patrimoniale imperfetta: le persone che hanno agito per conto dell’associazione rispondono con il proprio patrimonio solidalmente con il fondo comune dell’associazione per via dell’assenza della personalità giuridica.

PRO: bassi costi di gestione, regime fiscale agevolato, apertura a soci privati e pubblici, possibilità di

investimenti in nome e per conto proprio, possibilità di regolare con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà, possibilità di conferimento al patrimonio di impianti di proprietà, compatibilità con il requisito della partecipazione aperta.

CONTRO: costi di costituzione elevati, limitata capacità di gestione e di stabilità (il recesso di socio è libero), limitata capacità di attirare risorse finanziarie dal mercato, impossibilità per i soci di ripetere i contributi versati, nessun diritto sul patrimonio dell’associazione per i soci.

  • FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il modello delle fondazioni di partecipazione si configura come un modello a metà strada tra le associazioni e le fondazioni: soggetti privati e pubblici collaborano nella gestione di un patrimonio vincolato alla realizzazione di un interesse generale. Rispetto al modello tradizionale, le fondazioni di partecipazione presentano la peculiarità di essere “contaminati” da elementi associativi: vi è la possibilità che la fondazione sia costituita da una pluralità di soci e che lo statuto consenta ad altri soggetti di acquisire la qualifica di socio in un secondo momento, proprio come avviene nel caso delle associazioni[5].

È necessario rilevare, tuttavia, che il modello di fondazione di partecipazione potrebbe sembrare adatto per la realizzazione delle CER qualora registrato come Ente del Terzo Settore. La mancata iscrizione farebbe operare la fondazione in una condizione di potenziale incertezza normativa che potrebbe disincentivare il ricorso a questa forma giuridica.

PRO: bassi costi di gestione, stabilità, regime fiscale favorevole, possibilità di ricevere finanziamenti pubblici e privati, apertura a soci privati e pubblici, possibilità di prevedere diverse categorie di soci, possibilità di realizzazione di investimenti in nome e per conto proprio, possibilità di regolare con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà, possibilità di conferimento al patrimonio di impianti di proprietà.

CONTRO: elevati costi di costituzione, impossibilità di una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale complessa, nessuna compensazione in caso di recesso del socio, possibilità puramente formale di recesso del socio.

FOCUS SULLA NATURA IMPRENDITORIALE E LA POSSIBILE ADOZIONE DEL MODELLO GIURIDICO DELLA S.R.L.

Il modello delle società di capitali sembrerebbe in astratto adatto per i progetti di maggiore complessità.

Va ricordato, tuttavia, che il modello organizzativo delle società di capitali, avendo tradizionalmente in seno finalità lucrativa, potrebbe risultare lontano dai principi ispiratori delle CER.

Ciononstante, la riconosciuta distinzione tra i concetti di società e impresa (sia quest’ultima lucrativa o sociale), che estende i modelli tipici delle società a comportamenti persino non imprenditoriali (v. il caso delle società tra professionisti, non pacificamente inquadrabili nell’ambito dell’impresa), agevola il ricorso a forme societarie anche nel caso di comunità energetiche con struttura organizzativa più complessa e quindi meritevole di maggiore stabilità; al più servirà per queste modificare l’atto costitutivo orientandolo verso obiettivi sociali ed ambientali.

Nello stesso senso sembra orientato il legislatore[6] quando statuisce che le comunità energetiche possono adottare la forma giuridica che prediligono, salvo individuare all’interno dell’atto costitutivo come scopo principale il perseguimento (a favore dei soci) di benefici ambientali, economici e sociali anche a livello di comunità, e non di profitti economici finanziari.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, le comunità energetiche potranno perseguire finalità di lucro oggettivo, salvo restringere quelle di lucro soggettivo, con la conseguenza che i soci non potranno distribuire gli utili ricavati dall’attività sociale.

Quanto alla natura imprenditoriale dell’attività delle comunità energetiche esercitata in forma collettiva, non pare emergano oggi dubbi.

Si consideri che fino a quando è esistita nel panorama normativo la sola figura del “prosumer”, ossia quella di auto-consumatore individuale, che escludeva, di fatto e di diritto, la figura imprenditoriale, si riteneva che si producesse per sé stessi, non per il mercato, e che il meccanismo dello scambio non configurasse una forma commerciale di utilizzo dell’energia prodotta, ma una mera remunerazione tra l’energia consumata e prodotta.

Il discorso cambierebbe completamente se a produrre e consumare da fonti di energia rinnovabili fosse un soggetto giuridico, al quale, tra l’altro, l’Unione Europea guarda come soggetto economico che deve saper essere presente nel tempo sul mercato senza farsi sopraffare dai principali competitors. E nello stesso senso la normativa interna ed europea riconosce alla CER la possibilità di erogare servizi energetici e no, dando, indirettamente, l’occasione di essere protagonisti sul mercato come un vero e proprio operatore energetico[7].

A conferma, analizzando le attività essenziali[8], la CER rispecchia i requisiti previsi dall’art. 2082 del c.c.[9]:

  1. Il carattere produttivo in quanto la CER è un produttore autentico di ricchezza poiché può contare sulla disponibilità di fattori produttivi, i quali vengono inseriti all’interno di un processo produttivo al fine della produzione di beni e/o servizi;
  2. L’economicità in quanto il contributo economico ventennale erogato da parte del GSE, oltre al suo carattere certo e stabile, consentono alla CER di perseguire e programmare obiettivi di equilibrio economico-finanziario, oltre ad assicurare un’oggettiva economicità dell’attività produttiva dell’ente;
  3. L’organizzazione in quanto la CER, assolvendo al ruolo di referente (per presentare istanza al GSE, ricevere gli incentivi e di distribuirli tra i partecipanti), garantisce il collegamento funzionale tra attività produttiva e complesso di beni (inteso come singoli impianti);
  4. La professionalità, nel senso di avere la capacità di poter durare nel tempo, se si rispettano i principi di economicità e organizzazione i quali, come appena descritto, sono requisiti riconducibili alla CER.

Per quanto appena esposto ci si deve interrogare se davvero la scelta della forma giuridica di un ente senza scopo di lucro (cooperativa, associazione, fondazione) possa rappresentare la scelta ottimale, considerando che ci si ritroverebbe con una struttura non propriamente capace di governare la propria attività imprenditoriale.

In questo contesto sta trovando spazio la c.d. “società benefit”, ossia un modello di società, introdotto dalla Legge 208/2015[10], che prevede la distribuzione di utili e che, contemporaneamente, mira alla realizzazione di una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali e sociali.

CONCLUSIONI

A conclusione di questa analisi, è utile sottolineare che, ad oggi, non esiste un modello di forma giuridica perfetta ai fini della costituzione di una CER.

Tutti i modelli analizzati, come già descritto, presentano importanti punti di forte affinità con le caratteristiche intrinseche di una CER, contrapposti ad altrettanti importanti punti di scarsa affinità.

Con riguardo alle persone fisiche o giuridiche private le forme giuridiche che risulterebbero più compatibili per la costituzione di una CER sono le società cooperative e le associazioni riconosciute in quanto:

  • consentono l’ingresso e l’uscita dei membri/associati;
  • perseguono uno scopo non lucrativo;
  • possono avere come soci persone fisiche, enti di diritto pubblico e privato, consumatori e imprenditori;
  • permettono la regola del voto capitario, con il rispetto, quindi, del principio democratico[11].

È necessario, nonché di fondamentale importanza, sottolineare un aspetto rilevante: quanto appena esposto deve essere analizzato da un punto di vista teorico-legislativo.

Questi aspetti discernono completamente da quella che potrebbe essere l’applicabilità del modello CER ad una fattispecie concreta, poiché dovrà essere considerata una moltitudine di aspetti e variabili che partono dall’analisi della tipologia di  soggetti coinvolti (persone fisiche, imprese, professionisti) passando per uno studio puntuale dei consumi di energia dei singoli membri della CER, e finendo con la verifica degli aspetti economico-finanziari relativi ai ristorni, al ritorno economico dai singoli investimenti e agli incentivi previsti dalla normativa.

La concreta applicabilità di quanto appena esposto prescinde da una consulenza specialistica fornita da un TEAM di professionisti ed esperti in materie giuridiche ed economico finanziarie al fine di individuare, progettare e realizzare l’investimento e il consecutivo processo di pianificazione e gestione di una CER.


[1] “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”.

[2] Nell’accordo di Parigi sul clima del 2015 l’Unione Europea ha posto come obiettivo vincolante quello di ridurre le emissioni di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

[3] La Direttiva Comunitaria 2011/18 , all’articolo 2, comma 1 n.11 definisce la comunità energetica come « un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione volontaria e aperta di persone fisiche, giuridiche ed enti locali con il principale scopo di offrire ai suoi membri e al territorio in cui opera, benefici ambientali e sociali e fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci partecipando alla generazione, distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione e stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica e ai servizi di ricarica per i veicoli elettrici».

[4] In questo senso C. Bevilacqua, Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale, inRivista elettronica di diritto pubblico, dell’economia e di scienza dell’amministrazione,13 maggio 2020.

[5] V. “I quaderni per la Transizione Energetica: Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumatori – Principali Modelli giuridici per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili” – ART-ER -Regione Emilia-Romagna- pagg. 17-29

[6] L’art.14, comma 6, lettera d, del d.lgs. 210/2021 statuisce: “La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità.

[7] M. Meli, Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giurisprudenza italiana, 2023, p.2771-2772.

[8] Le attività essenziali in esame risultano essere quelle di PRODUZIONE, CONSUMO, CONDIVISIONE DI ENERGIA.

[9] “È ’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

[10] Cosí A. Bonafede, Comunità energetiche: spunti di riflessione sulla forma giuridica, in Ecquologia, 6 Dicembre2023,

[11] Quale forma giuridica e quale forma contrattuale. I nodi irrisolti   F. Chiopris, Quale forma giuridica e quale forma contrattuale. I nodi irrisolti, in ­­Buygreen – Padova,20 dicembre 2022.

CREDITO DI IMPOSTA ZES

REQUISITO DELLA “NOVITÀ” PER I BENI IMMOBILI

Credito di Imposta ZES: normativa di riferimento

La Legge n. 208/2015 all’articolo 1, comma 98, e da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2023[1], stabilisce che per le imprese che effettuano acquisti relativi a beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fino al 31 Dicembre 2023 è attribuito un credito di imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Risposta all’interpello n. 310/2023: il requisito della “novità”

Con la risposta n. 310 del 3 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta ZES si applica agli investimenti in “beni strumentali nuovi”.

Per ottenere il beneficio, quindi, i beni devono possedere il requisito della strumentalità e della novità.

La società istante ha acquisito dalla curatela fallimentare di un’altra società, tutto il compendio industriale relativo all’attività esercitata dalla società fallita.

La parte immobiliare del compendio industriale consta di un capannone industriale, di una palazzina destinata ad uffici e di un’area pertinenziale scoperta.

La società istante, dopo l’acquisizione, ha acquistato nuovi impianti e beni strumentali che hanno comportato anche l’esecuzione dei lavori edili all’interno del capannone e ha richiesto, nell’interpello, la fruizione del credito di imposta ZES in relazione al costo sostenuto per l’acquisizione del compendio immobiliare e per i lavori edili da effettuarsi, nonostante il capannone in questione non abbia il requisito della “novità”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver rappresentato la disciplina relativa all’agevolazione, ha osservato che, per effetto delle modifiche introdotte nel 2022, il credito di imposta è stato esteso anche alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali all’investimento, con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 e valido per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, devono ritenersi validi i chiarimenti fornito dalla circolare 34/2016, secondo la quale i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità (ossia devono essere di uso durevole e volti ad essere impiegati per la produzione all’interno del processo produttivo dell’azienda) e della “novità” (ossia devono essere nuovi).

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, il costo sostenuto per l’acquisto dell’intero compendio immobiliare non risulterà agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente dal punto di vista della novità.

Nonostante questo, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale spetta comunque alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori all’interno di edifici già esistenti poiché il Testo Unico sull’Edilizia considera come “interventi di nuova costruzione” anche l’ampliamento di quelli già esistenti.

Quindi, nel caso in cui si trovasse la situazione di acquisizione di beni immobili nuovi e vi fossero comunque interventi di ampliamento, verrebbero agevolati dalla normativa in esame sia l’acquisizione del bene immobile nuovo, sia i lavori di ampliamento dello stesso.

Si riporta, in calce, il link dell’interpello oggetto di questo articolo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5256668/Risposta+n.+310_2023.pdf/2ca8027e-616b-ed7a-1cdf-f313abf7f24e


[1] Articoli 265 e 266 Legge 197/2022

Credito d’imposta “Prima Casa Under 36”

Il decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, all’articolo 64, commi da n. 6 a n.10, ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” da parte di persone più giovani (under 36 anni), al fine di favorirne l’autonomia abitativa.

L’articolo 1, comma 74 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha esteso l’operatività dell’agevolazione “Prima Casa Under 36” fino al 31.12.2023.[1]

Agevolazione prima casa under 36: requisiti soggettivi

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 40.000 euro annui[2].

Requisiti oggettivi

Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli acquisti di:

  • Immobili delle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazione in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)[3];
  • Le pertinenze, come ad esempio box o garage, limitatamente a una per ciascuna categoria catastale e direttamente collegate alla casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato;
  • Immobili acquisiti tramite aste giudiziarie.

Ulteriori requisiti

Per ottenere le agevolazioni Under 36, inoltre, è necessario che:

  1. Il contribuente abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune dove si trova l’immobile;
  2. Il contribuente dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”;
  3. L’immobile sia sito nel territorio dello Stato;
  4. Il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’unità abitativa debba essere di importo non superiore ad euro 250.000,00.

Benefici della normativa

La norma prevede i seguenti benefici:

  1. Per le compravendite NON soggette ad Iva , esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. Per le compravendite soggette ad Iva, oltre ai benefici di cui al punto primo, è riconosciuto un Credito di Imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota al 4%;[4]
  3. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili ad uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, oltre alle tasse sulle concessioni governative.

Compravendita soggetta ad Iva

Nel caso in cui venga acquistato un immobile soggetto ad Iva, il contribuente potrà beneficiare di un credito di imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota del 4%.

Il credito di imposta:

  1. Può essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e le denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  2. Può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto;
  3. Può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo “6928”[5];
  4. Non può mai dar luogo a rimborsi;
  5. Può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

Il caso del contribuente Guido Rossi

Si pone all’attenzione l’esempio del contribuente Guido Rossi , il quale ha acquistato , in data 30.09.2022 un immobile sito a Bari (BA), categoria catastale A/3.

Il prezzo della vendita è stato convenuto in complessivi Euro 195.000,00 oltre Iva con aliquota del 4%, pari ad Euro 7.800,00, e quindi per un totale di Euro 202.800,00.

Le modalità di pagamento sono di seguito rappresentate:

N. fatturaFornitoreImponibileIvaCredito spettante
10 del 03.05.2021Alfa s.n.c.10.000,00 €400,00400,00
15 del 29.06.2021Alfa s.n.c.5.000,00 €200,00200,00
29 del 29.11.2021Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
3 del 26.01.2022Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
11 del 08.04.2022Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
32 del 13.10.2022Alfa s.n.c.165.000,006.600,006.600,00
 TOTALE195.000,007.800,007.800,00

A seguito della due diligence della documentazione amministrativa e contabile fornita dal contribuente, si è proceduto alla verifica dei requisiti.

Il contribuente:

  •  È un soggetto under 36 (nato il 04.02.1995);
  • Presenta un ISEE inferiore a 40.000,00 euro;
  • Ha stabilito la propria residenza nel Comune di Bari (BA);
  • Ha dichiarato, nell’atto di acquisto, di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile;
  • Ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario, regolarmente registrato, per l’acquisto dell’immobile per un importo pari ad euro 165.000,00 (quindi inferiore al limite massimo consentito di 250.000,00);
  • Ha acquistato un immobile rientrante nelle categorie catastali richieste dalla normativa (A/3)

Pertanto egli potrà usufruire delle agevolazioni relative all’acquisto “prima casa under 36” nella misura:

  1. Esenzione totale dal pagamento delle imposte di registro;
  2. Esenzione totale dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali;
  3. Credito di imposta pari ad Euro 7.800,00.

[1] L’articolo 1, comma 151, della Legge di Bilancio 2022, aveva già prorogato al 31 Dicembre 2022 il termine originario del 30 Giugno 2022 previsto dal D.L. 73/2021.

[2] L’ISEE viene calcolato con riferimento ai redditi percepiti e al patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la DSU (dichiarazione sostituiva unica), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2022 l’ISEE era riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020

[3] Sono, dunque, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli, palazzi eminenti) e A/10 (uffici e studi privati).

[4] Come chiarito dalla Circolare Ade n.12/2021, l’agevolazione non può estendersi al contratto preliminare di acquisto, avendo esso solo effetti obbligatori. Per questo motivo, al contratto preliminare si applicherà l’imposta di registro fissa, pari ad euro 200,00; alla caparra si applicherà l’imposta con aliquota al 0.5% e agli acconti l’imposta con aliquota al 3%. Nel caso in cui il contratto dovesse diventare definitivo, sarà possibile recuperare l’imposta proporzionale versata sugli acconti e sulla caparra.

[5] Il codice tributo 6928 è stato istituito dalla Risoluzione AdE n.62/E del 27 Ottobre 2021

Nuove misure regionali per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, aiuti fino al 60%

La Giunta regionale ha approvato le modifiche agli avvisi regionali agevolativi del Titolo II Capo 3 e Capo 6 che favoriscono lo sviluppo delle attività economiche delle Pmi facilitandone l’accesso al credito.

Grazie alle modifiche della Regione, le imprese avranno la possibilità di presentare un programma di investimenti che preveda la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, come unico intervento. Sarà possibile installare all’interno dell’azienda impianti eolici, solari (con tutte le tecnologie), macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) e impianti di produzione di energia termica o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).

Una novità di grande rilievo rispetto al passato che permetterà di ottenere una sovvenzione complessiva pari al 60% di premialità per le piccole imprese e al 45% per le medie imprese.

Breve descrizione delle misure di agevolazione interessate dalle modifiche

Contratti di Programma
Rivolti a grandi imprese, favoriscono sviluppo, occupazione, competitività e attrattività dei territori.
Agevolano investimenti tra 5 e 100 milioni di euro.

PIA Medie Imprese – Programmi Integrati di Agevolazione
Destinati alle medie imprese, creano occupazione, promuovono la stabilità   sociale e sviluppano dinamismo economico. 
Agevolano investimenti tra 1 e 40 milioni di euro.

PIA Piccole imprese – Programmi Integrati di Agevolazione
Coinvolgono le piccole imprese nei processi di sviluppo favorendo gli investimenti in ricerca e innovazione, la realizzazione di nuove unità produttive, l’ampliamento di quelle esistenti, la diversificazione di prodotti e processi.
Agevolano investimenti tra 1 e 20 milioni di euro.

PIA Turismo – Programmi Integrati di Agevolazione
Destinati a imprese di tutte le dimensioni, migliorano l’offerta turistica territoriale attraverso il recupero del patrimonio immobiliare esistente sia di pregio che in stato di degrado e favoriscono la destagionalizzazione attraverso servizi connessi (porti turistici, campi da golf, infrastrutture sportive per eventi agonistici). 
Agevolano investimenti tra 1 e 40 milioni di euro.

Titolo II – Capo III
Lo strumento favorisce lo sviluppo delle attività economiche delle Pmi, facilitandone l’accesso al credito. Rende possibile anche l’acquisto di suoli, macchinari, impianti e attrezzature, la realizzazione di opere murarie, l’investimento per la prevenzione dei rischi, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di progettazione ingegneristica, l’acquisto di programmi informatici e di brevetti e licenze.  Agevola investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30mila e 2 milioni per le micro e piccole imprese.

Titolo II Turismo – Capo VI
L’intervento permette di ampliare, ammodernare e ristrutturare le strutture turistico-alberghiere (inclusi gli alberghi diffusi), ma anche di realizzare o rinnovare stabilimenti balneari e approdi turistici, di creare strutture alberghiere, ristrutturando immobili storici.  Agevola investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30mila e 2 milioni per le micro e piccole imprese.

Resto al Sud e Resto Qui Invitalia – Avviare o potenziare un’impresa al Sud Italia o nelle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017

di AGNESE MARTIRADONNA

Resto al Sud è l’incentivo di Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese e di attività libero professionali la cui compagine è composta da soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni.

La sede dell’attività deve essere situata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Iniziative ammissibili

Sono finanziabili i seguenti tipi di attività:

  • attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura,
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone,
  • turismo,
  • attività libero professionali sia in forma individuale che societaria.

Sono escluse le attività agricole e il commercio tranne nei casi di vendita dei beni prodotti dalla stessa impresa.

Ambito di applicazione soggettivo

Soggetti beneficiariSoggetti esclusi
– persone fisiche di età inferiore a 56 anni alla data di presentazione della domanda e che hanno la propria residenza in una delle regioni del Sud o nelle aree del cratere sismico
– imprese costituite dopo il 21/06/2017
– professionisti che esercitano la propria attività in forma individuale o societaria da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda
– titolari di altre attività d’impresa in esercizio al 21/06/2017
– soggetti che hanno ricevuto altri incentivi per favorire l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio
– soggetti che hanno un lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda

Il requisito dell’età deve essere rispettato in tutte le casistiche e quello della residenza può essere soddisfatto alternativamente al momento di presentazione della domanda o con impegno al trasferimento della residenza entro 60 (sessanta) giorni dall’esito positivo dell’istruttoria.

Spese ammissibili

Tipologia di spesa ammissibileCondizioni
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobilimassimo 30% del programma di spesa
macchinari, impianti e attrezzature nuovisenza condizioni
programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione  senza condizioni
spese di gestione come costi per materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative  massimo 20% del programma di spesa

Tutte le spese sono da intendersi al netto dell’IVA, pertanto il beneficiario dovrà prevedere una compartecipazione pari all’importo dell’IVA ad eccezione dei casi in cui la stessa rappresenti un costo per l’impresa o per il professionista (ad esempio professionista in regime forfettario ex legge n.190/2014).

Il progetto deve essere completato nell’arco di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Non sono ammesse le spese:

  • relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
  • per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
  • riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; relative a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; di funzionamento; notarili e relative a scorte, imposte, tasse;
  • relative all’acquisto di automezzi ad eccezione di quelli strettamente necessari al ciclo di produzione o destinati al trasporto in conservazione condizionata di prodotti;
  • di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) ad eccezione delle spese afferenti al capitale circolante;
  • progettazione, consulenze e retribuzioni dei dipendenti;
  • scorte, tasse e imposte.

Intensità e misura dell’aiuto

L’agevolazione permette di coprire il 100% dell’importo dell’investimento con le seguenti modalità:

  • 50% finanziamento agevolato garantito dal Fondo di garanzia per le PMI da restituire in 8 (otto) anni,
  • 50% fondo perduto.

Le banche finanziatrici sono individuate tra quelle che hanno sottoscritto la convenzione Invitalia – ABI e il cui elenco è in continuo aggiornamento.

Gli interessi del prestito bancario sono interamente coperti da Invitalia mediante erogazione di un contributo in conto interessi.

L’importo massimo ammissibile è di 50.000 euro per ciascun socio per un massimo di 4 (quattro) soci, elevato a 60.000 in caso di impresa individuale o attività professionale individuale.

È previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante nella misura di:

  • 15.000 euro in caso di imprese individuali e attività professionali individuali
  • 40.000 euro in caso di società.

Questo contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, congiuntamente al saldo dell’intero contributo concesso.

Tabella riepilogativa

Imprese individuali/professionisti individualiImprese e attività professionali esercitate in forma societaria
Contributo massimo richiedibile di € 60.000 di cui 50% finanziamento            50% fondo perdutoContributo massimo richiedibile di € 200.000 di cui 50% finanziamento e 50% fondo perduto
Contributo in conto interessi a copertura totale del costo del finanziamentoContributo in conto interessi a copertura totale del costo del finanziamento
Contributo in conto esercizio a copertura del fabbisogno di circolante di € 15.000Contributo in conto esercizio a copertura del fabbisogno di circolante di € 40.000

Modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria

La procedura di presentazione delle domande prevede un iter valutativo a sportello che si chiuderà ad esaurimento delle risorse disponibili.

La compilazione della domanda è da effettuarsi esclusivamente on line seguendo la procedura guidata messa a disposizione dal Soggetto gestore.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto proponente nel caso di impresa non ancora costituita.

La documentazione da presentare si articola come segue:

  • piano d’impresa in cui si descrivano nei dettagli:
  • dati e profilo del soggetto proponente;
  • descrizione dell’attività proposta;
  • analisi e strategie di mercato;
  • aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi del progetto
  • aspetti economico-finanziari del progetto;
  • curricula dei soci in caso di impresa costituita o dei soggetti proponenti in caso di impresa non ancora costituita;
  • dichiarazioni del possesso dei requisiti soggettivi.

L’iter di valutazione viene completato nell’arco di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda e comprende, oltre alla valutazione tecnica del progetto, lo svolgimento di un esame di merito atto a verificare ed approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa.

Modalità di erogazione del finanziamento

L’erogazione del finanziamento bancario avviene in un’unica soluzione al perfezionamento del contratto con la banca convenzionata.

L’erogazione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi possono avvenire alternativamente in due SAL (primo SAL e SAL a saldo) o in un unico SAL a saldo.

L’ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del circolante viene erogato contestualmente al SAL a saldo.

Riferimenti

Dalle idee Innovative al mercato: ecco il fondo TecnoNIDI. Su LaGazzettadelMezzogiorno.it il contributo della Retista dott.ssa Amalia Santoro

di AMALIA SANTORO

Il progetto attivato nel settembre 2017, la Regione Puglia continua a sostenere le imprese di piccole dimensioni che intendono investire in ambito tecnologico. Ad oggi ancora operativo con risorse disponibili.

Qui il link dell’articolo su La Gazzetta del Mezzogiorno.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/la-bilancia-e-il-bilancio/1292918/dalle-idee-innovative-al-mercato-ecco-il-fondo-tecnonidi.html

Di seguito, l’articolo per esteso:

Solo nel 2020 sono state finanziate 182 nuove start-up innovative che progettano soluzioni in diversi ambiti su 535 totali dall’attivazione della misura regionale nel settembre 2017. Strumento che oltre a spingere i giovani del territorio a fare impresa, si è rivelato attrattivo anche per le imprese di altre regioni italiane e di Paesi esteri.

Grazie al fondo TECNONIDI, attivato nel settembre 2017, la Regione Puglia continua a sostenere le imprese di piccole dimensioni che intendono investire in ambito tecnologico. Ad oggi ancora operativo con risorse disponibili.

Il Bando è rivolto a imprese di nuova costituzione oppure operative da massimo cinque anni che, nel territorio della Regione Puglia, intendono avviare o sviluppare piani di investimento ad alto contenuto tecnologico in una delle aree di innovazione (Manifattura sostenibile, Salute dell’uomo, Comunità digitali, creative e inclusive) o “tecnologie chiave” abilitanti individuate dalla Regione Puglia nel documento Smart Specialization Strategy. S3 – Smart Specialisation Strategy – Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

I progetti innovativi possono comprendere spese per investimenti entro il limite di euro 250.000,00 (macchinari, attrezzature, opere edili, software, ecc) e costi di funzionamento (costo per il personale dipendente, servizi di consulenza in materia di innovazione, spese di gestione varie, ecc ) entro il limite di euro 100.000,00.

Un aspetto di sicuro interesse è rappresentato dalle diverse tipologie di agevolazioni: un’agevolazione in conto impianti, non superiore ad € 200.000,00, pari all’80% delle spese per investimenti ammissibili (costituita da un contributo a fondo perduto pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili e Un finanziamento agevolato pari al 40% degli totale degli investimenti ammissibili); un’agevolazione in conto esercizio, non superiore all’importo di € 80.000,00, pari all’80% dei costi di funzionamento ammissibili.

Per tutti i progetti proposti ad agevolazione verrà acquisito il giudizio di esperti indipendenti, di elevate competenze tecnico-scientifiche individuati negli albi tenuti da ministero dello Sviluppo Economico e Arti, finalizzato a valutare la possibilità per l’impresa proponente di sviluppare in futuro prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.

Le domande di partecipazione possono essere presentate, fino ad esaurimento fondi, solo online sul sito Sistema Puglia, cliccando su Compila la tua domanda.

Sistema Puglia – Il portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese 

Nuove imprese a tasso zero Invitalia – Opportunità per giovani e donne per avviare un’impresa

di AGNESE MARTIRADONNA

Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 8 luglio 2015 il decreto n.140 che regola le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 finalizzate a sostenere la nascita di nuove micro, piccole e medie imprese a prevalente composizione giovanile e femminile su tutto il territorio nazionale.

Soggetti beneficiari

L’articolo 5 del regolamento individua come soggetti beneficiari le imprese:

  • costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
  • la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni ovvero da donne;
  • costituite da non più di 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all’allegato 1 del Regolamento GBER.

Per poter beneficiare delle agevolazioni le imprese dovranno, in sede di compilazione della domanda, dimostrare il possesso dei sopraelencati requisiti e della insussistenza di cause ostative all’accesso alle agevolazioni ai sensi della normativa europea e nazionale.

In particolare, i candidati dovranno dimostrare di:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in possesso dei requisiti di cui sopra;
  • avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  • non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del Codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Possono presentare domanda di richiesta delle agevolazioni anche le persone fisiche, in modalità individuale o costituite in un “gruppo informale”, a patto che costituiscano la società entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ammissione alle agevolazioni da parte del Soggetto gestore, a pena di inammissibilità.

Soggetti esclusi

In considerazione dei vigenti limiti della normativa europea di riferimento, sono escluse dalla possibilità di presentare domanda per la richiesta delle agevolazioni le imprese operanti:

  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le imprese che svolgono le tipologie di attività elencate potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni, solo per progetti basati su attività differenti e impostando la tenuta di contabilità separate.

Inoltre, non è possibile che vengano finanziate attività di esportazione.

Iniziative ammissibili

Le agevolazioni sono concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento de minimis n. 1407/2013 per progetti che prevedano un investimento massimo di euro 1.500.000 nei settori:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo;
  • settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile riguardanti:
    • attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
    • l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Il programma di investimento deve essere iniziato in data successiva a quella di presentazione della domanda e deve essere completato in 24 mesi.

Per data di inizio del programma si intende la data di inizio dei lavori o la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare le attrezzature o a concludere qualunque tipo di contratto che renda irreversibile l’investimento.

La data di conclusione del programma coincide con quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile esposto, con possibilità di proroga di massimo 6 (sei) mesi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della domanda o di costituzione della società:

  • suolo aziendale;
  • fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
  • macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • brevetti, licenze e marchi;
  • formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma;
  • consulenze specialistiche.

Limitazioni e condizioni

Tipologia di spesa ammissibileCondizioni
Acquisto del suolo aziendaleNel limite del 10% del totale investimento
Opere di costruzione, acquisto e ristrutturazionenel limite del 40% del totale investimento per i settori della produzione industriale, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;nel limite del 70 % del totale investimento per il settore del turismo (solo spese di acquisto e ristrutturazione);nel limite del 40 % del totale investimento per gli altri settori (solo spese di acquisto e ristrutturazione)
Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione  Nel limite del 20% del totale investimento
Spese relative a brevetti, licenze, marchiNel limite del 20% del totale investimento e accompagnate da perizia giurata di un tecnico esperto del settore che permetta di valutare la congruità del prezzo
Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti strettamente funzionale alla realizzazione del progetto  Nel limite del 5% del totale investimento
Consulenze specialistiche connesse all’investimento e all’avvio dell’attivitàNel limite del 5% del totale investimento

È necessario che tutte le spese siano pagate utilizzando un conto corrente vincolato e destinato al progetto e che i beni acquistati siano ammortizzabili e permangano nell’attivo dello Stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 (tre) anni.

Non sono ammesse le spese:

  • relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
  • per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
  • riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; relative a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; di funzionamento; notarili e relative a scorte, imposte, tasse;
  • relative all’acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimenti;
  • di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

Tutte le spese sono da intendersi al netto dell’IVA.

Intensità e misura dell’aiuto

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero pari al 75% dell’importo necessario per la realizzazione del progetto ed è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) di euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.

L’impresa beneficiaria deve apportare una compartecipazione pari al 25% del totale dell’investimento agevolabile più l’importo dell’IVA.

Il finanziamento deve essere garantito da una garanzia reale quale un’ipoteca di primo grado e privilegio speciale sull’immobile/gli immobili acquistati, o una fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore in caso di ristrutturazione di immobili.

Il finanziamento deve essere rimborsato in otto anni con rate semestrali con scadenza 31 maggio e 30 novembre a partire dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento.

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese o agli stessi costi ammissibili.

Modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria

La procedura di presentazione delle domande prevede un iter valutativo a sportello che si chiuderà ad esaurimento delle risorse disponibili.

La compilazione della domanda è da effettuarsi esclusivamente on line seguendo la procedura guidata messa a disposizione dal Soggetto gestore.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto proponente nel caso di impresa non ancora costituita.

La documentazione da presentare si articola come segue:

  • piano d’impresa in cui si descrivano nei dettagli:
  • dati e profilo del soggetto proponente;
  • descrizione dell’attività proposta;
  • analisi e strategie di mercato;
  • aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi del progetto;
  • aspetti economico-finanziari del progetto;
  • curricula dei soci in caso di impresa costituita o dei soggetti proponenti in caso di impresa non ancora costituita;
  • attestazione antimafia in caso di finanziamento richiesto maggiore di 150.000 euro;
  • documentazione antiriciclaggio.

L’iter di valutazione viene completato nell’arco di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda e comprende, oltre alla valutazione tecnica del progetto, lo svolgimento di un esame di merito atto a verificare ed approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa.

A seguito di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, viene richiesta ulteriore documentazione da sottoporre a verifica tecnica prima della stipula del contratto di finanziamento.

Modalità di erogazione del finanziamento

L’erogazione del finanziamento può avvenire secondo due modalità:

  • a fronte di richiesta del soggetto beneficiario in massimo tre stati di avanzamento e a fronte di presentazione di titoli di spesa quietanzati, con possibilità di richiedere un’anticipazione per un importo massimo pari al 25% del finanziamento;
  • a fronte di presentazione di titoli di spesa non quietanzati a seguito di accordo tra Soggetto gestore,

Ministero e ABI che preveda una convenzione in grado di garantire pagamenti celeri nei confronti dei fornitori tramite apposito conto corrente bancario vincolato a seguito di versamento della quota di finanziamento e di quella di compartecipazione.

Riferimenti

Decreto interministeriale 4 dicembre 2020

Decreto 8 luglio 2015 n. 140 (G.U. n. 206 del 5 settembre 2015)

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2015 (parziale rettifica della Circolare 9 ottobre 2015)

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2015 (parziale rettifica della Circolare 9 ottobre 2015)

Regolamento UE 1407-2013 – De minimis

Decreto ministeriale sulle dimensioni aziendali

Credito d’imposta per le imprese che investono in R&S – Novità Legge di Bilancio 2021

di AMALIA SANTORO

Ambito di applicazione Soggettivo

Il credito d’imposta (Decreto Ministeriale 27 maggio 2015 – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – G.U. 29 luglio 2015, n. 174) è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (Proroga prevista dalla Nuova Legge di Bilancio 2021), senza alcun limite in relazione a:

  • forma giuridica;
  • settore produttivo;
  • dimensioni;
  • regime contabile.

Ambito di applicazione Oggettivo

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2020, sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le:

  1. Attività di ricerca fondamentale e Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200);
  2. Attività di innovazione tecnologica (comma 201);
  3. Attività di design ed innovazione estetica (comma 202).

Non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese ammissibili

Le categorie di spesa ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta in R&S sono:

  1. Spese del personale relative ai ricercatori e ai tecnici e Spese del personale relative a soggetti di età non superiore ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato di ricerca, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato, impiegati esclusivamente nei lavori di R&S;
  2. Quote d’ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei processi di R&S;
  3. Spese per contratti di ricerca extra muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S, stipulati con università e istituti di ricerca o con altre imprese aventi sede nel territorio dello Stato;
  4. Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  5. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S;
  6.  Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi.

Agevolazione

La misura prevede nuove aliquote previste dalla Nuova Legge di Bilancio n.178 del 30.12.2020 – divise in base alle attività (individuate precedentemente dalla Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2020)

 Aliquote Credito d’ImpostaLimiti di spesa in R&SAliquote Regioni del Mezzogiorno e per le Regioni colpite da eventi sismici*
Attività di ricerca fondamentale e le Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200)20%4 milioni di euro25% per le grandi imprese 35% per le medie imprese  45% per le piccole imprese
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)10%2 milioni di euro 10%
nel caso in cui i progetti abbiano obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.015%2 milioni di euro 15%
Attività di design ed innovazione estetica (comma 202)10%2 milioni di euro     10%

*Imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Adempimenti

Infine, per quanto riguarda la documentazione obbligatoria la nuova legge di Bilancio 2021 conferma quanto già previsto precedentemente e precisa che dovrà essere predisposta una:

  • Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico da inviare successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili;
  • Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o i sotto progetti in corso di realizzazione;
  • Certificazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale).