PROCEDURE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SOVRAINDEBITAMENTO

INTRODUZIONE
Il Decreto Legislativo 14/2019 ha istituito il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (nel prosieguo, per brevità, “CCI”) il quale, tra gli altri, ha revisionato la disciplina della crisi da sovraindebitamento precedentemente prevista dalla Legge 3/2012.
Il tutto al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno delle crisi d’impresa minori e del debitore persona fisica con i principi generali che disciplinano l’insolvenza e la crisi d’impresa.
La definizione di Sovraindebitamento è inserita all’interno dell’articolo 2 del CCI il quale statuisce che il Sovraindebitamento è “ Lo stato di crisi [1] o insolvenza [2] del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative, e di ogni altro debitore che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Le procedure di crisi da sovraindebitamento, quindi, hanno come unico obiettivo l’estinzione delle obbligazioni del debitore consumatore e/o del debitore “non fallibile”.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
Andando ad analizzare il tenore letterario dell’articolo 2 del CCI, si può affermare che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento:
Il consumatore, definito sempre dall’articolo 2 del CCI, alla lettera “e” come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone (s.n.c. o s.a.s. o s.a.p.a.) per debiti estranei a quelli sociali”;
Il professionista;
L’imprenditore minore, anche cessato, ossia l’imprenditore che, ai sensi dell’articolo 2 del CCI, lettera “d”, presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  2. Ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di
    durata inferiore;
  3. Debiti anche non scaduti di importo non superiore ad euro cinquecentomila.
    Imprenditore agricolo;
    Start-up innovative.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI
I presupposti oggettivi per poter accedere alle procedure di crisi da sovraindebitamento sono:
• Essere in stato di sovraindebitamento, così come disciplinato dall’articolo 2, lettere “a”, “b” e “c” del CCI;
• Non essere assoggettato alle altre procedure concorsuali “classiche” (accordo di ristrutturazione de debiti, concordato preventivo, liquidazione giudiziale);

TIPOLOGIE DI PROCEDURE
I. Ristrutturazione dei debiti del consumatore [3] : è la procedura riservata al debitore persona fisica o debitore socio illimitatamente responsabile di società di persone per debiti non attinenti all’attività imprenditoriale;
II. Concordato minore [4]: è la procedura riservata al professionista, all’imprenditore minore, anche cessato, alle start-up innovative, all’imprenditore agricolo;
III. Liquidazione controllata [5] : è la procedura che consente al debitore persona fisica o imprenditore “sotto soglia” di presentare in tribunale, con ricorso, domanda di messa in liquidazione di tutti i suoi beni.
A margine dell’elencazione delle tipologie di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCI, è utile menzionare l’articolo 66 dello stesso Codice, il quale disciplina le c.d. “ Procedure familiari” statuendo che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
Le masse attive e passive rimangono distinte.
Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.”

FOCUS: L’ADVISOR COME ATTORE PRINCIPALE PER IL DEBITORE
Nell’ambito della procedura di sovraindebitamento il debitore può avvalersi della prestazione professionale di un professionista che lo assista:
• Nella prima individuazione dello stato di sovraindebitamento;
• Nella elaborazione di una strategia per la soluzione della crisi;
• Nella richiesta di nomina dell’OCC;
• Nei rapporti con il Gestore della crisi durante tutto l’iter procedurale.
L’Advisor, quindi, è una figura completamente diversa rispetto al Gestore della Crisi poiché, al contrario di quest’ultimo che è arbitro imparziale della procedura, è il vero e proprio consulente di parte del debitore sovraindebitato e, pertanto, non è tenuto all’imparzialità tipica del Gestore.
Il debitore, nominando un suo consulente di parte, avrà un garantito supporto professionale nella comprensione della normativa e degli strumenti utilizzabili per la soluzione della crisi e, soprattutto, vedrà garantita una maggiore velocità nella gestione della crisi.
Tra i compiti dell’Advisor, si trova:
• L’analisi preliminare della documentazione necessaria per la scelta della procedura più idonea;
• Verifica del debito accumulato;
• Verifica dell’attivo disponibile;
• Verifica del ricorso a procedura concorsuali in passato;
• Verifica della meritevolezza;
• Verifica di eventuali atti in frode ai creditori;
• La redazione del piano di ristrutturazione dei debiti;
• La predisposizione della domanda di nomina dell’OCC;
• La predisposizione di memorie;
• L’assistenza al sovraindebitato nei rapporti con l’OCC, con il Gestore della Crisi e con il Tribunale.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, in tutto il percorso di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’Advisor, con le sue competenze tecniche specifiche, può diventare un fattore fondamentale per far comprendere meglio al debitore le problematiche e le conseguenze della propria situazione di sovraindebitamento e le possibili soluzioni per un completo risanamento della situazione debitoria.

[1] Sempre all’articolo 2, il CCI definisce la Crisi come “Lo stato di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”

[2] Sempre all’articolo 2, il CCI definisce l’Insolvenza come “Lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori”

[3]La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli articoli 65-66-67-68-69-70-71-72-73 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

[4] La procedura di Concordato Minore è disciplinata dagli articoli 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

[5] La procedura di Liquidazione Controllata è disciplinata dagli articoli 268-269-270-271-272-273-274-275-276-277 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza

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COMUNITÀ ENERGETICHE

DALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA A VERE E PROPRIE FORME DI INVESTIMENTO

 a cura di Gianvito Amendolara e Giuseppe Scaraggi

INTRODUZIONE

La trasformazione voluta insistentemente dalla Comunità Europea nell’ottica della “decarbonizzazione” totale entro il 2030 sta creando nuove opportunità di investimento per i vari operatori di mercato, volte anche a ripristinare il ruolo chiave del consumatore finale nelle scelte relative allo sviluppo e alla promozione di energie rinnovabili.

A questo proposito occorre evidenziare che le recenti norme comunitarie favoriscono la promozione di modelli cooperativistici e di energia di comunità; tale impronta farà propendere per una governance delle nuove energie rinnovabili basate sulla sussidiarietà orizzontale con il fine dello sviluppo delle comunità locali.

L’articolo 194 del TFUE[1] ha stabilito che la promozione di energia da fonti rinnovabili rappresenta, come già anticipato in precedenza, uno degli obiettivi della politica energetica dell’intera Unione Europea e questo costituisce una parte importante dei futuri pacchetti di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas.[2]

Tale situazione presenta, quindi, la necessità di approfondire e analizzare quali possano essere le forme giuridiche da definire, nonché gli aspetti economici, finanziari e fiscali che ne discendono; tutto questo al fine di contemperare le finalità ambientali con quelle economico-strategiche di ogni singolo attore coinvolto.

COMUNITA’ ENERGETICHE

In questo contesto si è vista la nascita delle comunità energetiche, intese come un’aggregazione di utenti finali di energia elettrica, avente lo scopo di generare benefici economici, ambientali e sociali ai membri della comunità e al territorio interessato.

La legislazione italiana ha recepito la Direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili[3] e ha sancito che una comunità energetica è un aggregato di utenti finali:

  • Cittadini/famiglie;
  • Piccole e Medie Imprese;
  • Enti territoriali e autorità locali;
  • Enti di ricerca e formazione;
  • Enti religiosi;
  • Enti del terzo settore;
  • Enti di protezione ambientale.

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire attività commerciale e industriale principale.

COME COSTITUIRE UNA COMUNITA’ ENERGETICA – PASSI

Per costituire e avviare una comunità energetica i passi da compiere possono essere schematizzati in questo modo:

  1. Analisi preliminare di fattibilità (analisi costi – benefici) con l’individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi;
  2. Definizione dell’assetto giuridico;
  3. Identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all’interno della Comunità;
  4. Individuazione delle risorse economiche;
  5. Definizione della governance e del complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità;
  6. Identificazione di eventuali barriere amministrative e individuazione delle soluzioni per la loro rimozione;
  7. Analisi puntuale, possibilmente su base oraria, dei consumi di energia dei singoli membri;
  8. Definizione degli impianti da installare sul territorio;
  9. Richiesta di autorizzazione per la posa in opera di impianti e l’installazione degli stessi;
  10. Creazione del soggetto giuridico di cui al punto 2;
  11. Gestione dei soci (gestione amministrativa);
  12. Gestione finanziaria;
  13. Gestione tecnica per la manutenzione degli impianti e il monitoraggio dei flussi energetici e la loro eventuale ottimizzazione.

I punti 1,2 e 3 vengono comunemente definiti come fase di pianificazione; i punti 4,5 e 6 vengono definiti come fase di programmazione; i punti 7 e 8 vengono definiti come fase di progettazione; i punti 9 e 10 vengono definiti come fase di realizzazione e i punti 11,12 e 13 vengono definiti come fase di gestione.

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

La promozione delle comunità energetiche è stata realizzata in modo differente nei vari Stati membri dell’Unione Europea: in Germania e in Scozia attraverso un accesso privilegiato ai prestiti derivanti da specifici fondi governativi; in Danimarca attraverso una pianificazione energetica con esenzioni fiscali e limitando la proprietà degli impianti rinnovabili ai soli attori locali.

A tal proposito, anche sulla base delle forme maturate in Europa, si possono sintetizzare due macro-modelli di organizzazione di una comunità energetica:

  • quello diretto, dove i soggetti della comunità partecipano all’investimento a sostegno delle iniziative di produzione della comunità e hanno in cambio il loro consumo di energia;
  • quello indiretto dove l’uso dell’energia prodotta dai singoli è prevista mediante accordi di compravendita organizzati dai singoli stessi o su piattaforme che consentono lo scambio di energia a livello locale.[4]

POSSIBILI FORME GIURIDICHE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Le norme comunitarie e quelle recepite e modificate dagli Stati membri non impongono una determinata forma giuridica per la creazione di comunità energetiche ma, descrivendone obiettivi e caratteristiche essenziali, ne circoscrivono (e non di poco) il campo di applicabilità.

Tali norme statuiscono che le comunità energetiche devono:

  • essere un soggetto giuridico, di tipo collettivo, trattandosi di comunità;
  • garantire il diritto di libero ingresso a tutti coloro che hanno i requisiti indicati nelle norme comunitarie;
  • mantenere e preservare i diritti della clientela finale;
  • garantire il diritto di recesso in qualsiasi momento;
  • garantire condizioni economiche di ingresso e partecipazione non eccessivamente gravose;
  • inserire, all’interno dei loro statuti, gli obiettivi principali consistenti nella fornitura di benefici economici, ambientali e sociali.

Si deduce quindi chele principali forme giuridiche per la costituzione di una comunità energetica possano limitarsi a quelle di:

  1. cooperative;
  2. associazioni riconosciute e non riconosciute;
  3. fondazioni di partecipazione.
  1. COOPERATIVE

Il modello delle società cooperative, disciplinato dagli artt. 2511 ss. del Codice Civile, presenterebbe elementi di forte affinità con le caratteristiche proprie delle CER, in virtù delle finalità mutualistiche e della configurazione “a porte aperte” (art. 2528 c.c.) tipica degli schemi societari a capitale variabile.

Sarà fondamentale, quindi, redigere appositi statuti che trovino un punto di equilibrio sul principio espresso dall’articolo 2528 del Codice civile, capace di custodire e rafforzare l’operatività di ogni comunità energetica sotto forma di società cooperativa.

PRO: finalità mutualistiche, stabilità, regime fiscale speciale, apertura a soci pubblici e privati, piena compatibilità con il principio della partecipazione aperta, possibilità di realizzare investimenti in nome e per conto proprio, possibilità di regolare con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà, possibilità di conferire impianti di proprietà, accesso facilitato al credito.

CONTRO: costi di costituzione e gestione elevati, regolarizzazione della disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario ed eventuale equo compenso; mancato controllo direzionale dovuto al principio di democraticità, secondo cui ciascun socio ha un voto in assemblea (fatte salve deroghe statutarie).

  • ASSOCIAZIONI

Risulterebbe, altresì, compatibile con lo schema delle CER la forma giuridica delle associazioni.

È fondamentale, tuttavia, fare una breve introduzione in ordine alle associazioni, che possono distinguersi in riconosciute o non riconosciute.

Le associazioni riconosciute come persone giuridiche hanno il vantaggio fondamentale dell’autonomia patrimoniale perfetta che porta ad una netta distinzione con riferimento al patrimonio dell’associazione rispetto a quello degli associati; in questo caso il creditore particolare

dell’associato non potrà rivalersi sul patrimonio dell’associazione e, viceversa, i creditori dell’associazione non potranno agire aggredendo il patrimonio personale dei singoli associati.

Le associazioni non riconosciute, invece, godono di autonomia patrimoniale imperfetta: le persone che hanno agito per conto dell’associazione rispondono con il proprio patrimonio solidalmente con il fondo comune dell’associazione per via dell’assenza della personalità giuridica.

PRO: bassi costi di gestione, regime fiscale agevolato, apertura a soci privati e pubblici, possibilità di

investimenti in nome e per conto proprio, possibilità di regolare con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà, possibilità di conferimento al patrimonio di impianti di proprietà, compatibilità con il requisito della partecipazione aperta.

CONTRO: costi di costituzione elevati, limitata capacità di gestione e di stabilità (il recesso di socio è libero), limitata capacità di attirare risorse finanziarie dal mercato, impossibilità per i soci di ripetere i contributi versati, nessun diritto sul patrimonio dell’associazione per i soci.

  • FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il modello delle fondazioni di partecipazione si configura come un modello a metà strada tra le associazioni e le fondazioni: soggetti privati e pubblici collaborano nella gestione di un patrimonio vincolato alla realizzazione di un interesse generale. Rispetto al modello tradizionale, le fondazioni di partecipazione presentano la peculiarità di essere “contaminati” da elementi associativi: vi è la possibilità che la fondazione sia costituita da una pluralità di soci e che lo statuto consenta ad altri soggetti di acquisire la qualifica di socio in un secondo momento, proprio come avviene nel caso delle associazioni[5].

È necessario rilevare, tuttavia, che il modello di fondazione di partecipazione potrebbe sembrare adatto per la realizzazione delle CER qualora registrato come Ente del Terzo Settore. La mancata iscrizione farebbe operare la fondazione in una condizione di potenziale incertezza normativa che potrebbe disincentivare il ricorso a questa forma giuridica.

PRO: bassi costi di gestione, stabilità, regime fiscale favorevole, possibilità di ricevere finanziamenti pubblici e privati, apertura a soci privati e pubblici, possibilità di prevedere diverse categorie di soci, possibilità di realizzazione di investimenti in nome e per conto proprio, possibilità di regolare con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà, possibilità di conferimento al patrimonio di impianti di proprietà.

CONTRO: elevati costi di costituzione, impossibilità di una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale complessa, nessuna compensazione in caso di recesso del socio, possibilità puramente formale di recesso del socio.

FOCUS SULLA NATURA IMPRENDITORIALE E LA POSSIBILE ADOZIONE DEL MODELLO GIURIDICO DELLA S.R.L.

Il modello delle società di capitali sembrerebbe in astratto adatto per i progetti di maggiore complessità.

Va ricordato, tuttavia, che il modello organizzativo delle società di capitali, avendo tradizionalmente in seno finalità lucrativa, potrebbe risultare lontano dai principi ispiratori delle CER.

Ciononstante, la riconosciuta distinzione tra i concetti di società e impresa (sia quest’ultima lucrativa o sociale), che estende i modelli tipici delle società a comportamenti persino non imprenditoriali (v. il caso delle società tra professionisti, non pacificamente inquadrabili nell’ambito dell’impresa), agevola il ricorso a forme societarie anche nel caso di comunità energetiche con struttura organizzativa più complessa e quindi meritevole di maggiore stabilità; al più servirà per queste modificare l’atto costitutivo orientandolo verso obiettivi sociali ed ambientali.

Nello stesso senso sembra orientato il legislatore[6] quando statuisce che le comunità energetiche possono adottare la forma giuridica che prediligono, salvo individuare all’interno dell’atto costitutivo come scopo principale il perseguimento (a favore dei soci) di benefici ambientali, economici e sociali anche a livello di comunità, e non di profitti economici finanziari.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, le comunità energetiche potranno perseguire finalità di lucro oggettivo, salvo restringere quelle di lucro soggettivo, con la conseguenza che i soci non potranno distribuire gli utili ricavati dall’attività sociale.

Quanto alla natura imprenditoriale dell’attività delle comunità energetiche esercitata in forma collettiva, non pare emergano oggi dubbi.

Si consideri che fino a quando è esistita nel panorama normativo la sola figura del “prosumer”, ossia quella di auto-consumatore individuale, che escludeva, di fatto e di diritto, la figura imprenditoriale, si riteneva che si producesse per sé stessi, non per il mercato, e che il meccanismo dello scambio non configurasse una forma commerciale di utilizzo dell’energia prodotta, ma una mera remunerazione tra l’energia consumata e prodotta.

Il discorso cambierebbe completamente se a produrre e consumare da fonti di energia rinnovabili fosse un soggetto giuridico, al quale, tra l’altro, l’Unione Europea guarda come soggetto economico che deve saper essere presente nel tempo sul mercato senza farsi sopraffare dai principali competitors. E nello stesso senso la normativa interna ed europea riconosce alla CER la possibilità di erogare servizi energetici e no, dando, indirettamente, l’occasione di essere protagonisti sul mercato come un vero e proprio operatore energetico[7].

A conferma, analizzando le attività essenziali[8], la CER rispecchia i requisiti previsi dall’art. 2082 del c.c.[9]:

  1. Il carattere produttivo in quanto la CER è un produttore autentico di ricchezza poiché può contare sulla disponibilità di fattori produttivi, i quali vengono inseriti all’interno di un processo produttivo al fine della produzione di beni e/o servizi;
  2. L’economicità in quanto il contributo economico ventennale erogato da parte del GSE, oltre al suo carattere certo e stabile, consentono alla CER di perseguire e programmare obiettivi di equilibrio economico-finanziario, oltre ad assicurare un’oggettiva economicità dell’attività produttiva dell’ente;
  3. L’organizzazione in quanto la CER, assolvendo al ruolo di referente (per presentare istanza al GSE, ricevere gli incentivi e di distribuirli tra i partecipanti), garantisce il collegamento funzionale tra attività produttiva e complesso di beni (inteso come singoli impianti);
  4. La professionalità, nel senso di avere la capacità di poter durare nel tempo, se si rispettano i principi di economicità e organizzazione i quali, come appena descritto, sono requisiti riconducibili alla CER.

Per quanto appena esposto ci si deve interrogare se davvero la scelta della forma giuridica di un ente senza scopo di lucro (cooperativa, associazione, fondazione) possa rappresentare la scelta ottimale, considerando che ci si ritroverebbe con una struttura non propriamente capace di governare la propria attività imprenditoriale.

In questo contesto sta trovando spazio la c.d. “società benefit”, ossia un modello di società, introdotto dalla Legge 208/2015[10], che prevede la distribuzione di utili e che, contemporaneamente, mira alla realizzazione di una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali e sociali.

CONCLUSIONI

A conclusione di questa analisi, è utile sottolineare che, ad oggi, non esiste un modello di forma giuridica perfetta ai fini della costituzione di una CER.

Tutti i modelli analizzati, come già descritto, presentano importanti punti di forte affinità con le caratteristiche intrinseche di una CER, contrapposti ad altrettanti importanti punti di scarsa affinità.

Con riguardo alle persone fisiche o giuridiche private le forme giuridiche che risulterebbero più compatibili per la costituzione di una CER sono le società cooperative e le associazioni riconosciute in quanto:

  • consentono l’ingresso e l’uscita dei membri/associati;
  • perseguono uno scopo non lucrativo;
  • possono avere come soci persone fisiche, enti di diritto pubblico e privato, consumatori e imprenditori;
  • permettono la regola del voto capitario, con il rispetto, quindi, del principio democratico[11].

È necessario, nonché di fondamentale importanza, sottolineare un aspetto rilevante: quanto appena esposto deve essere analizzato da un punto di vista teorico-legislativo.

Questi aspetti discernono completamente da quella che potrebbe essere l’applicabilità del modello CER ad una fattispecie concreta, poiché dovrà essere considerata una moltitudine di aspetti e variabili che partono dall’analisi della tipologia di  soggetti coinvolti (persone fisiche, imprese, professionisti) passando per uno studio puntuale dei consumi di energia dei singoli membri della CER, e finendo con la verifica degli aspetti economico-finanziari relativi ai ristorni, al ritorno economico dai singoli investimenti e agli incentivi previsti dalla normativa.

La concreta applicabilità di quanto appena esposto prescinde da una consulenza specialistica fornita da un TEAM di professionisti ed esperti in materie giuridiche ed economico finanziarie al fine di individuare, progettare e realizzare l’investimento e il consecutivo processo di pianificazione e gestione di una CER.


[1] “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”.

[2] Nell’accordo di Parigi sul clima del 2015 l’Unione Europea ha posto come obiettivo vincolante quello di ridurre le emissioni di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

[3] La Direttiva Comunitaria 2011/18 , all’articolo 2, comma 1 n.11 definisce la comunità energetica come « un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione volontaria e aperta di persone fisiche, giuridiche ed enti locali con il principale scopo di offrire ai suoi membri e al territorio in cui opera, benefici ambientali e sociali e fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci partecipando alla generazione, distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione e stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica e ai servizi di ricarica per i veicoli elettrici».

[4] In questo senso C. Bevilacqua, Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale, inRivista elettronica di diritto pubblico, dell’economia e di scienza dell’amministrazione,13 maggio 2020.

[5] V. “I quaderni per la Transizione Energetica: Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumatori – Principali Modelli giuridici per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili” – ART-ER -Regione Emilia-Romagna- pagg. 17-29

[6] L’art.14, comma 6, lettera d, del d.lgs. 210/2021 statuisce: “La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità.

[7] M. Meli, Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giurisprudenza italiana, 2023, p.2771-2772.

[8] Le attività essenziali in esame risultano essere quelle di PRODUZIONE, CONSUMO, CONDIVISIONE DI ENERGIA.

[9] “È ’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

[10] Cosí A. Bonafede, Comunità energetiche: spunti di riflessione sulla forma giuridica, in Ecquologia, 6 Dicembre2023,

[11] Quale forma giuridica e quale forma contrattuale. I nodi irrisolti   F. Chiopris, Quale forma giuridica e quale forma contrattuale. I nodi irrisolti, in ­­Buygreen – Padova,20 dicembre 2022.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE: “ROTTAMAZIONE-QUATER”

L’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n.197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023), ha introdotto la Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nella normativa di riferimento, versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per eventuali spese esecutive e per i diritti di notifica.

Sono escluse, invece, le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Ambito applicativo soggettivo

Possono usufruire della nuova Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone, società di capitali e altri soggetti collettivi.

Ambito applicativo oggettivo

Rientrano nella “Rottamazione-quater” tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra il 1° Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022.

Per comprendere meglio il periodo temporale di riferimento, è utile riferirsi non alla data di notifica o spedizione della cartella di pagamento, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La data di consegna del ruolo è, di norma, concomitante o successiva alla data in cui questo è stato reso esecutivo[1].

Debiti definibili e non definibili

Si riassume, con la tabella seguente, le fattispecie definibili e non definibili:

FATTISPECIEDEFINIZIONE
Imposte e tributi di ogni genereSI
IVASI
IVA all’importazioneNO
Contributi INPS e INAILSI
Recupero aiuti di StatoNO
  Contributi dovuti alle casse profess. privateSI (solo se lo prevede la delibera dell’ente previdenziale entro il 31.01.2023)
Dazi doganaliNO
AcciseSI
    Tributi ed entrate localiSI (se riscossi da Agenzia Entrate-Riscossione e se lo prevede la delibera dell’ente locale entro il 31.03.2023)
  Tributi ed entrate localiNO (se riscossi in proprio o tramite concessionari locali)
Risorse proprie tradizionali dell’UENO
Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna  NO
Sanzioni codice della stradaSÌ, ma solo per gli interessi

Modalità di adesione alla “Rottamazione-quater”

Come per le precedenti rottamazioni, l’adesione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione entro il 30 Aprile 2023.

L’Istanza si presenta esclusivamente con modalità telematiche.

Nella dichiarazione per la definizione agevolata, il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e deve assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di apposita documentazione, sono sospese dal giudice.[2]

Entro il 30 Aprile 2023 il contribuente può, eventualmente, integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Entro il 30 Giugno 2023 l’Agente della Riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con l’indicazione del giorno e del mese di scadenza di ciascuno di esse.

Modalità di pagamento e sua regolarità

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto:

  • In un’unica soluzione, entro il 31 Luglio 2023;
  • In un numero massimo di 18 rate trimestrali (cinque anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza 31 Luglio 2023 e 30 Novembre 2023.

Le restanti 16 rate andranno saldate il 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Novembre di ciascun anno.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione Agevolata, le restanti saranno, invece, di pari importo.

L’opzione per il pagamento rateale prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2%, a partire dal 1° Agosto 2023.

Esempio pagamento rateale

Si prenda, ad esempio, un contribuente persona fisica che aderisce alla definizione agevolata di una cartella di pagamento relativa al modello Redditi 2019, per omesso versamento IRPEF di euro 20.000,00. Il ruolo è stato consegnato ad Agenzia Entrate-Riscossione il 30 Novembre 2021 e notificato al contribuente il 1° Febbraio 2022.

Il contribuente opta per il pagamento rateale delle somme dovute, in 18 rate trimestrali.

N. RATAIMPORTOSCADENZA
12.000,00 (10% del totale delle somme dovute)31/07/2023
22.000,00 (10% del totale delle somme dovute)30/11/2023
31.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)28/02/2024
41.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)31/05/2024
51.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)31/07/2024
61.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)30/11/2024
….……………………………….…………………………
181.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)30/11/2027

N.B. Sulle rate successive alla prima, e quindi a decorrere dal 1°Agosto 2023, vanno ad aggiungersi all’importo della quota capitale del debito gli interessi al tasso del 2% annuo.

I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31.07.2023, per effetto del differimento del calendario, è regolare se sarà eseguito entro il 7 Agosto 2023 (il 5 e 6 Agosto 2023 sono Sabato e Domenica).

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, la definizione agevolata non produce effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, dove il tardivo, mancato o insufficiente versamento delle somme dovute nei tempi previsti dalle rispettive normative, provocava la decadenza automatica del piano e la conseguente impossibilità di poter riproporre un nuovo piano di rateazione, con la Rottamazione- quater vi sarà la possibilità di poter ricorrere ad un nuovo piano di rateazione, senza ricevere le agevolazioni della normativa vigente in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti con Agenzia Entrate-Riscossione, ossia con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi in misura piena, così come indicato all’interno della cartella di pagamento.

In altri termini, la decadenza dalla rottamazione-quater non precluderà la possibilità di ottenere una nuova rateizzazione, anche se quest’ultima presenterà l’intero importo della cartella di pagamento, al netto delle somme già versate con la definizione agevolata.

Benefici conseguenti la presentazione della domanda di rottamazione

Vari sono gli effetti collegati alla presentazione della domanda di rottamazione, soprattutto per quanto riguarda la riscossione e le attività cautelari:

  1. Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2. Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti

da precedenti dilazioni di pagamento in essere alla data di presentazione;

  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi del art.28-ter e art.48-bis del DPR 602/73[3];
  • Il contribuente potrà ottenere i certificati di regolarità fiscale ai fini della partecipazione a gare di appalto;
  • Sarà possibile l’ottenimento del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva)[4].

“Rottamazione-quater” in caso di adesione a precedenti rottamazioni

L’articolo 1, comma 249, della Legge di Bilancio 2023, prevede la possibilità di aderire ai benefici della rottamazione-quater sia nel caso in cui il contribuente abbia un piano di rateazione in corso e, soprattutto, nel caso in cui un piano sia decaduto da una precedente rottamazione dei ruoli:

  • Art.6, comma 2, D.L. 193/2016 (c.d. prima rottamazione);
  • Art. 1, comma 5, D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione bis);
  • Art.3, comma 5, D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter);
  • Art.1, comma 189, Legge 145/2018 (c.d. definizione speciale a saldo e stralcio).

Sarà, dunque, possibile rottamare somme comprese in dilazioni scadute, non è prevista alcuna condizione di ingresso, e dunque ai fini dell’accesso alla definizione agevolata non occorre il previo pagamento delle rate scadute.

Con la trasmissione della domanda saranno sospese le rate in scadenza fino al 31 Luglio 2023 per i piani ancora attivi e rinvenienti dalle precedenti rottamazioni.

Aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente “decaduto” potrà usufruire di un trattamento migliorativo rispetto a quello contemplato per le precedenti rottamazioni, poiché egli avrà lo stralcio degli interessi di mora e di tutti gli altri interessi, oltre che dei compensi di riscossione.

Per quanto riguarda la procedura di ammissione, nulla cambia, in quanto la domanda dovrà essere presentata entro il 30.04.2023 indicando i carichi che si intendono nuovamente rottamare, ed entro il 30.06.2023 ci sarà la liquidazione degli importi da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, dai quali verrà detratto quanto già in precedenza versato.

“SALDO E STRALCIO” DEI MINI RUOLI

La legge di Bilancio 2023 propone, all’articolo 1, comma 222, inoltre, lo stralcio delle partite affidate agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali[5], dal 1°Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015, del valore residuo non superiore a 1.000 €.

Così come descritto per la rottamazione-quater, per individuare il periodo compreso nel “saldo e stralcio”, sarà necessario vagliare la data di consegna del ruolo.

L’importo da tenere in considerazione è dato dalla quota capitale del debito, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare interessi di mora, aggi e spese procedurali.

Ciò che conta è il singolo carico affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento: ne consegue che, ai fini dell’annullamento, non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, il singolo importo di ciascuno.

Il riferimento di legge non è solo al debito originario affidato all’Agente della Riscossione, ma all’importo che residua alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ossia dal 1° Gennaio. Diversamente da quanto disposto dal precedente “saldo e stralcio”[6], l’annullamento dei carichi non è condizionato dal reddito del debitore.

Il contribuente, in questo caso, non deve presentare nessuna domanda di adesione, poiché l’Agente della Riscossione procederà all’annullamento d’ufficio dei carichi pendenti di importo inferiore a 1.000,00 € entro il 31.03.2023.

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

  • Le somme dovute a seguito di recupero di Aiuti di Stato;
  • I crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
  • Le multe, le ammende, e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • L’Iva riscossa all’importazione.

FOCUS: “ROTTAMAZIONE-QUATER”, “SALDO E STRALCIO” E DURC

Come già precedentemente descritto, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (c.d. “saldo e stralcio”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 e la definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative ai carichi pendenti dal 1° Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”).Con riferimento a tali normative, e in particolare all’annullamento automatico dei debiti fino al 2015, l’Agente della Riscossione trasmetterà agli enti interessati, entro il 30 Giugno 2023, l’elenco delle quote annullate.

Tali procedimenti avranno evidente effetto sul rilascio del DURC nei confronti dei soggetti interessati.

Per quanto concerne la rottamazione-quater, una volta trasmessa la domanda di adesione, il contribuente potrà ottenere il DURC; tuttavia, in caso di insufficiente, mancato o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle previste dal nuovo piano di rottamazione, tutti i DURC andranno annullati e potranno essere richiesti e rilasciati solo se il debitore avrà versato integralmente le rate previste.


[1] La data di esecutività del ruolo emerge dalla cartella di pagamento.

[2] L’articolo 1, comma 236, della Legge di Bilancio 2023, statuisce che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

[3] Nell’ambito dell’articolo 28-ter il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo previsto, ossia una proposta di compensazione con i ruoli.

Nell’ambito dell’articolo 48-bis il contribuente potrà riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

[4] L’articolo 1, comma 240, della Legge di Bilancio 2023 statuisce: “Si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”.

[5] Così come descritto nella tabella indicante i debiti definibili e non definibili, anche per il c.d. “saldo e stralcio” dei tributi degli enti locali di importo fino a 1.000,00 €, è necessario che lo stesso ente aderisca all’applicazione della normativa tramite delibera; in caso contrario (come già accaduto nel Comune di Bari, Milano, Roma, Torino per i carichi comprendenti IMU e TARI ) il debito non verrà stralciato.

[6] Ai sensi dell’Art.4, D.L. 41/2021

Credito d’imposta “Prima Casa Under 36”

Il decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, all’articolo 64, commi da n. 6 a n.10, ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” da parte di persone più giovani (under 36 anni), al fine di favorirne l’autonomia abitativa.

L’articolo 1, comma 74 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha esteso l’operatività dell’agevolazione “Prima Casa Under 36” fino al 31.12.2023.[1]

Agevolazione prima casa under 36: requisiti soggettivi

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 40.000 euro annui[2].

Requisiti oggettivi

Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli acquisti di:

  • Immobili delle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazione in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)[3];
  • Le pertinenze, come ad esempio box o garage, limitatamente a una per ciascuna categoria catastale e direttamente collegate alla casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato;
  • Immobili acquisiti tramite aste giudiziarie.

Ulteriori requisiti

Per ottenere le agevolazioni Under 36, inoltre, è necessario che:

  1. Il contribuente abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune dove si trova l’immobile;
  2. Il contribuente dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”;
  3. L’immobile sia sito nel territorio dello Stato;
  4. Il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’unità abitativa debba essere di importo non superiore ad euro 250.000,00.

Benefici della normativa

La norma prevede i seguenti benefici:

  1. Per le compravendite NON soggette ad Iva , esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. Per le compravendite soggette ad Iva, oltre ai benefici di cui al punto primo, è riconosciuto un Credito di Imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota al 4%;[4]
  3. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili ad uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, oltre alle tasse sulle concessioni governative.

Compravendita soggetta ad Iva

Nel caso in cui venga acquistato un immobile soggetto ad Iva, il contribuente potrà beneficiare di un credito di imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota del 4%.

Il credito di imposta:

  1. Può essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e le denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  2. Può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto;
  3. Può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo “6928”[5];
  4. Non può mai dar luogo a rimborsi;
  5. Può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

Il caso del contribuente Guido Rossi

Si pone all’attenzione l’esempio del contribuente Guido Rossi , il quale ha acquistato , in data 30.09.2022 un immobile sito a Bari (BA), categoria catastale A/3.

Il prezzo della vendita è stato convenuto in complessivi Euro 195.000,00 oltre Iva con aliquota del 4%, pari ad Euro 7.800,00, e quindi per un totale di Euro 202.800,00.

Le modalità di pagamento sono di seguito rappresentate:

N. fatturaFornitoreImponibileIvaCredito spettante
10 del 03.05.2021Alfa s.n.c.10.000,00 €400,00400,00
15 del 29.06.2021Alfa s.n.c.5.000,00 €200,00200,00
29 del 29.11.2021Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
3 del 26.01.2022Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
11 del 08.04.2022Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
32 del 13.10.2022Alfa s.n.c.165.000,006.600,006.600,00
 TOTALE195.000,007.800,007.800,00

A seguito della due diligence della documentazione amministrativa e contabile fornita dal contribuente, si è proceduto alla verifica dei requisiti.

Il contribuente:

  •  È un soggetto under 36 (nato il 04.02.1995);
  • Presenta un ISEE inferiore a 40.000,00 euro;
  • Ha stabilito la propria residenza nel Comune di Bari (BA);
  • Ha dichiarato, nell’atto di acquisto, di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile;
  • Ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario, regolarmente registrato, per l’acquisto dell’immobile per un importo pari ad euro 165.000,00 (quindi inferiore al limite massimo consentito di 250.000,00);
  • Ha acquistato un immobile rientrante nelle categorie catastali richieste dalla normativa (A/3)

Pertanto egli potrà usufruire delle agevolazioni relative all’acquisto “prima casa under 36” nella misura:

  1. Esenzione totale dal pagamento delle imposte di registro;
  2. Esenzione totale dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali;
  3. Credito di imposta pari ad Euro 7.800,00.

[1] L’articolo 1, comma 151, della Legge di Bilancio 2022, aveva già prorogato al 31 Dicembre 2022 il termine originario del 30 Giugno 2022 previsto dal D.L. 73/2021.

[2] L’ISEE viene calcolato con riferimento ai redditi percepiti e al patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la DSU (dichiarazione sostituiva unica), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2022 l’ISEE era riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020

[3] Sono, dunque, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli, palazzi eminenti) e A/10 (uffici e studi privati).

[4] Come chiarito dalla Circolare Ade n.12/2021, l’agevolazione non può estendersi al contratto preliminare di acquisto, avendo esso solo effetti obbligatori. Per questo motivo, al contratto preliminare si applicherà l’imposta di registro fissa, pari ad euro 200,00; alla caparra si applicherà l’imposta con aliquota al 0.5% e agli acconti l’imposta con aliquota al 3%. Nel caso in cui il contratto dovesse diventare definitivo, sarà possibile recuperare l’imposta proporzionale versata sugli acconti e sulla caparra.

[5] Il codice tributo 6928 è stato istituito dalla Risoluzione AdE n.62/E del 27 Ottobre 2021

Definizione Agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato delle dichiarazioni

L’Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197 /2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a carico del contribuente (riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%) ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.

Controllo automatizzato delle dichiarazioni

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni rappresenta una metodologia di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti: l’amministrazione finanziaria verifica che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.

La comunicazione di irregolarità (c.d. Avviso Bonario) rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, al fine di concedere la possibilità al contribuente di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Il contribuente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può sanare la propria posizione versando la somma richiesta, ovvero richiedendo il riesame degli esiti all’ Agenzia delle Entrate.

In caso di mancato pagamento del debito entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, in caso di pagamento rateale, di mancato versamento della prima rata, le somme dovute sono successivamente iscritte a ruolo.

Definizione agevolata 2023: sanzioni ridotte al 3%

La legge di Bilancio 2023 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, possono essere oggetto di definizione agevolata, ossia di riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate, rispetto al 10% ordinariamente applicato.

Rientrano nella definizione agevolata:

  • Le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
  • Le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con l’applicazione delle sanzioni nella nuova misura del 3%, siano versate in un’unica soluzione, o , in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata , entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si fornisce, qui di seguito, un esempio di definizione agevolata:

Un contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) a causa di una imposta non versata pari ad euro 2.000,00.

Esito di omesso versamento senza definizione

Imposta non versata2.000,00 €
Sanzioni (10%)200,00 €
Interessi140,00 €

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 2.340,00.

Esito rideterminato ai sensi della definizione agevolata

Imposta non versata2.000,00 €
Sanzioni (3%)60,00 €
Interessi140,00 €

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 3 per cento, è pari a euro 2.200,00.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso ed estensione dei piani di rateazione

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, inoltre, la definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo di imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della norma, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.[1]

L’agevolazione, anche in questo caso, consiste nella rideterminazione della sanzione in misura pari al 3% dell’imposta ancora da versare secondo il piano rateale originario, dopo aver considerato i versamenti eseguiti fino al 31.12.2022.

Condizione necessaria è che il pagamento rateale debba proseguire secondo le scadenze originarie del piano di rateazione.

Prima dell’entrata in vigore della norma le somme dovute a seguito di controllo automatizzato potevano essere versate:

  • In una unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
  • In un massimo di otto rate trimestrali per importi fino a 5.000 euro;
  • In un massimo di 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro.

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate, il contribuente potrà oggi optare per il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo delle comunicazioni.

Si fornisce, qui di seguito, un esempio di estensione del piano di rateazione:

DettaglioImporto richiesto sanzioni 10%Importo versatoImporto residuo sanzioni 10%Importo residuo sanzioni 3%
Imposta2.000,00 €250,00 €1.750,00 €1.750,00 €
Sanzione200,00 €25,00 €175,0052,50
Interessi140,00 €17,00 €123,00 €123,00 €
Totale2.340,00 €292,00 €2048,00 €1.925,50

Piano di rateazione originario:

N. rataScadenzaImporto rata (9001)Importo interessi (9002)
130/11/2022292,00 € 
228/02/2023292,00 €2,57 €
…..   
802/09/2024292,00 €17,89 €

Nuovo piano con sanzioni definite al 3%:

N. rataScadenzaImporto rata (9001)Importo interessi (9002)
130/11/2022292,00 € 
TOTALE VERSATO 292,00 € 
228/02/2023101,34 €0,89 €
331/05/2023101,34 €1,78 €
…..   
2001/03/2027101,34 €16,85 €

Ravvedimento operoso speciale come alternativa alla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Si pone all’attenzione il caso in cui un avviso bonario non sia stato ancora notificato e il contribuente debba decidere se procedere al versamento delle somme dovute attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (con l’applicazione delle sanzioni al 3,75% o al 4,29%[2]) o, in alternativa, attendere la notifica del controllo automatizzato sulla dichiarazione (con l’applicazione delle sanzioni “agevolate” al 3%).

In prima analisi, se si considerasse la sola aliquota applicata per le sanzioni, potrebbe convenire attendere la notifica dell’avviso bonario; tuttavia, se si dovesse approfondire l’analisi sull’incidenza degli interessi, la valutazione potrebbe differire.

Si ponga ora l’esempio di un versamento omesso per saldo IRPEF da un contribuente persona fisica relativo al Modello Redditi 2021, originariamente in scadenza per il 30.06.2021.

Se alla data odierna non dovesse essere ancora notificato l’avviso bonario e il contribuente volesse optare per il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, egli si ritroverebbe a versare:

TributoScadenzaImportoGiorni di ritardoInteressi[3]Sanzione (4,29%)TOTALE
4001 (Saldo Irpef)30.06.20212.000,0059637,9885,802.123,78

Se, invece, il contribuente decidesse di attendere la notifica dell’avviso bonario, e tale avviso gli venisse notificato in data odierna, si ritroverebbe a versare:

TributoScadenzaImportoGiorni di ritardoInteressi[4]Sanzione (3%)TOTALE  
900130.06.20212.000,00596114,3060,002.174,30

Dall’esempio sopra riportato al contribuente converrebbe ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso; tuttavia, non bisogna omettere anche l’analisi relativa al costo del denaro.

Se è vera la convenienza dal punto di vista semplicemente finanziario, c’è anche da osservare che, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente non avrebbe scelta sulle modalità di versamento delle somme dovute (in quanto tale istituto non prevede la possibilità di ricorrere al pagamento rateale).

 Se, al contrario, ricorresse alla definizione agevolata in seguito al controllo automatizzato, verserebbe sì un importo maggiore, ma avrebbe la possibilità di ricorrere al pagamento dilazionato delle somme dovute.

In conclusione, ad oggi non vi è un’alternativa “vantaggiosa” per il contribuente estendibile a tutti i possibili casi; si dovrà procedere con l’analisi di quanto sopra esposto in considerazione della peculiarità e specificità delle singole fattispecie oggetto di consulenza specialistica.


[1] “Rientrano nella normativa di riferimento i piani di rateazione non ancora decaduti ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR N.602/73. In caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio di rateazione”

[2] “Le sanzioni al 3,75 % verranno applicate per i ravvedimenti relativi ad imposte su modello Redditi 2021; le sanzioni al 4,29% verranno applicate per i ravvedimenti su modello Redditi 2020”.

[3] Sul punto va ricordato che, ai fini del ravvedimento, il tasso da applicare è quello legale e che per il 2021 l’interesse legale è stato pari allo 0.01%, per il 2022 pari al 1.25% e per il 2023 al 5%. Pertanto, al fine del calcolo, gli interessi maturati per l’anno 2021 ammontano a 0,10 euro; per il 2022 a 25,00 euro e per il 2023 a 12,88 euro.

[4] Sul punto va ricordato che, nell’ambito dell’avviso bonario, il tasso di interesse applicato è pari al 3,5% annuo. Ai fini del calcolo si dovrà rapportare il tasso annuo per i giorni compresi tra il 01.07.2021 e il 31.12.2021; per tutto il 2022 e per i giorni compresi tra il 01.01.2023 e il 16.02.2023.

Nuove misure regionali per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, aiuti fino al 60%

La Giunta regionale ha approvato le modifiche agli avvisi regionali agevolativi del Titolo II Capo 3 e Capo 6 che favoriscono lo sviluppo delle attività economiche delle Pmi facilitandone l’accesso al credito.

Grazie alle modifiche della Regione, le imprese avranno la possibilità di presentare un programma di investimenti che preveda la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, come unico intervento. Sarà possibile installare all’interno dell’azienda impianti eolici, solari (con tutte le tecnologie), macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) e impianti di produzione di energia termica o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).

Una novità di grande rilievo rispetto al passato che permetterà di ottenere una sovvenzione complessiva pari al 60% di premialità per le piccole imprese e al 45% per le medie imprese.

Breve descrizione delle misure di agevolazione interessate dalle modifiche

Contratti di Programma
Rivolti a grandi imprese, favoriscono sviluppo, occupazione, competitività e attrattività dei territori.
Agevolano investimenti tra 5 e 100 milioni di euro.

PIA Medie Imprese – Programmi Integrati di Agevolazione
Destinati alle medie imprese, creano occupazione, promuovono la stabilità   sociale e sviluppano dinamismo economico. 
Agevolano investimenti tra 1 e 40 milioni di euro.

PIA Piccole imprese – Programmi Integrati di Agevolazione
Coinvolgono le piccole imprese nei processi di sviluppo favorendo gli investimenti in ricerca e innovazione, la realizzazione di nuove unità produttive, l’ampliamento di quelle esistenti, la diversificazione di prodotti e processi.
Agevolano investimenti tra 1 e 20 milioni di euro.

PIA Turismo – Programmi Integrati di Agevolazione
Destinati a imprese di tutte le dimensioni, migliorano l’offerta turistica territoriale attraverso il recupero del patrimonio immobiliare esistente sia di pregio che in stato di degrado e favoriscono la destagionalizzazione attraverso servizi connessi (porti turistici, campi da golf, infrastrutture sportive per eventi agonistici). 
Agevolano investimenti tra 1 e 40 milioni di euro.

Titolo II – Capo III
Lo strumento favorisce lo sviluppo delle attività economiche delle Pmi, facilitandone l’accesso al credito. Rende possibile anche l’acquisto di suoli, macchinari, impianti e attrezzature, la realizzazione di opere murarie, l’investimento per la prevenzione dei rischi, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di progettazione ingegneristica, l’acquisto di programmi informatici e di brevetti e licenze.  Agevola investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30mila e 2 milioni per le micro e piccole imprese.

Titolo II Turismo – Capo VI
L’intervento permette di ampliare, ammodernare e ristrutturare le strutture turistico-alberghiere (inclusi gli alberghi diffusi), ma anche di realizzare o rinnovare stabilimenti balneari e approdi turistici, di creare strutture alberghiere, ristrutturando immobili storici.  Agevola investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30mila e 2 milioni per le micro e piccole imprese.

The Key for Business – SiNetwork con SPEGEA Business School

SI NETWORK con SPEGEA Business School per sostenere la Formazione Continua individuale di imprenditori e occupati.
Il bando promuove l’utilizzo di voucher per il finanziamento di attività formative di amministratori, imprenditori, lavoratori dipendenti (quadri e dirigenti), lavoratori autonomi e liberi professionisti.

SOGGETTI PROPONENTI

Imprese con unità locali nel territorio della Regione Puglia, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

IMPORTO DEL VOUCHER E TERMINI PER LA RICHIESTA

Ciascuna Impresa può richiedere fino ad un massimo di 2 voucher, non cumulabili in capo al medesimo destinatario. Per ciascun partecipante è riconosciuta un’intensità di aiuto pari all’80% del costo effettivamente sostenuto per la formazione, sino ad un massimo di contributo pubblico erogabile pari a €3.500,00.
Il voucher potrà essere richiesto a partire dal 1 giugno e fino al 25 giugno 2021.

SI NETWORK e SPEGEA offrono il proprio supporto per ogni fase del progetto: dalla predisposizione dell’istanza di partecipazione alla fase di analisi dei fabbisogni formativi, dalla individuazione dei percorsi sino alla predisposizione della modulistica necessaria per l’adesione all’iniziativa.


Contattaci per ogni approfondimento!

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Superbonus 110%: ecco la speciale guida online della Gazzetta del Mezzogiorno

Un vademecum che fa chiarezza sui lavori ammessi e i requisiti necessari, con tutte le indicazioni pratiche e la risposta ad alcune domande frequenti dei cittadini.

di Amalia Santoro e Vitomichele Mastroserio

Il Superbonus 110% è fra gli strumenti chiave studiati dalla politica per rimettere in moto l’economia. È necessario quindi conoscere nel dettaglio con quali requisiti vi si accede, per quali tipi di interventi è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale e soprattutto capire quali rischi comporta l’operazione e a cosa si deve prestare attenzione.

Un aiuto per barcamenarsi in questa giungla burocratica arriva dalla Gazzetta del Mezzogiorno che, in collaborazione con i dottori commercialisti Amalia Santoro e Vitomichele Mastroserio, ha redatto un vademecum per fare chiarezza sui lavori ammessi e i requisiti necessari, con tutte le indicazioni pratiche e la risposta ad alcune domande frequenti dei cittadini. Per poterlo sfogliare basta un click

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/userUpload/GUIDA_110_newdocx_1.pdf

Dalle idee Innovative al mercato: ecco il fondo TecnoNIDI. Su LaGazzettadelMezzogiorno.it il contributo della Retista dott.ssa Amalia Santoro

di AMALIA SANTORO

Il progetto attivato nel settembre 2017, la Regione Puglia continua a sostenere le imprese di piccole dimensioni che intendono investire in ambito tecnologico. Ad oggi ancora operativo con risorse disponibili.

Qui il link dell’articolo su La Gazzetta del Mezzogiorno.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/la-bilancia-e-il-bilancio/1292918/dalle-idee-innovative-al-mercato-ecco-il-fondo-tecnonidi.html

Di seguito, l’articolo per esteso:

Solo nel 2020 sono state finanziate 182 nuove start-up innovative che progettano soluzioni in diversi ambiti su 535 totali dall’attivazione della misura regionale nel settembre 2017. Strumento che oltre a spingere i giovani del territorio a fare impresa, si è rivelato attrattivo anche per le imprese di altre regioni italiane e di Paesi esteri.

Grazie al fondo TECNONIDI, attivato nel settembre 2017, la Regione Puglia continua a sostenere le imprese di piccole dimensioni che intendono investire in ambito tecnologico. Ad oggi ancora operativo con risorse disponibili.

Il Bando è rivolto a imprese di nuova costituzione oppure operative da massimo cinque anni che, nel territorio della Regione Puglia, intendono avviare o sviluppare piani di investimento ad alto contenuto tecnologico in una delle aree di innovazione (Manifattura sostenibile, Salute dell’uomo, Comunità digitali, creative e inclusive) o “tecnologie chiave” abilitanti individuate dalla Regione Puglia nel documento Smart Specialization Strategy. S3 – Smart Specialisation Strategy – Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

I progetti innovativi possono comprendere spese per investimenti entro il limite di euro 250.000,00 (macchinari, attrezzature, opere edili, software, ecc) e costi di funzionamento (costo per il personale dipendente, servizi di consulenza in materia di innovazione, spese di gestione varie, ecc ) entro il limite di euro 100.000,00.

Un aspetto di sicuro interesse è rappresentato dalle diverse tipologie di agevolazioni: un’agevolazione in conto impianti, non superiore ad € 200.000,00, pari all’80% delle spese per investimenti ammissibili (costituita da un contributo a fondo perduto pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili e Un finanziamento agevolato pari al 40% degli totale degli investimenti ammissibili); un’agevolazione in conto esercizio, non superiore all’importo di € 80.000,00, pari all’80% dei costi di funzionamento ammissibili.

Per tutti i progetti proposti ad agevolazione verrà acquisito il giudizio di esperti indipendenti, di elevate competenze tecnico-scientifiche individuati negli albi tenuti da ministero dello Sviluppo Economico e Arti, finalizzato a valutare la possibilità per l’impresa proponente di sviluppare in futuro prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.

Le domande di partecipazione possono essere presentate, fino ad esaurimento fondi, solo online sul sito Sistema Puglia, cliccando su Compila la tua domanda.

Sistema Puglia – Il portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese