DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE: “ROTTAMAZIONE-QUATER”

L’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n.197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023), ha introdotto la Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nella normativa di riferimento, versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per eventuali spese esecutive e per i diritti di notifica.

Sono escluse, invece, le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Ambito applicativo soggettivo

Possono usufruire della nuova Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone, società di capitali e altri soggetti collettivi.

Ambito applicativo oggettivo

Rientrano nella “Rottamazione-quater” tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra il 1° Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022.

Per comprendere meglio il periodo temporale di riferimento, è utile riferirsi non alla data di notifica o spedizione della cartella di pagamento, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La data di consegna del ruolo è, di norma, concomitante o successiva alla data in cui questo è stato reso esecutivo[1].

Debiti definibili e non definibili

Si riassume, con la tabella seguente, le fattispecie definibili e non definibili:

FATTISPECIEDEFINIZIONE
Imposte e tributi di ogni genereSI
IVASI
IVA all’importazioneNO
Contributi INPS e INAILSI
Recupero aiuti di StatoNO
  Contributi dovuti alle casse profess. privateSI (solo se lo prevede la delibera dell’ente previdenziale entro il 31.01.2023)
Dazi doganaliNO
AcciseSI
    Tributi ed entrate localiSI (se riscossi da Agenzia Entrate-Riscossione e se lo prevede la delibera dell’ente locale entro il 31.03.2023)
  Tributi ed entrate localiNO (se riscossi in proprio o tramite concessionari locali)
Risorse proprie tradizionali dell’UENO
Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna  NO
Sanzioni codice della stradaSÌ, ma solo per gli interessi

Modalità di adesione alla “Rottamazione-quater”

Come per le precedenti rottamazioni, l’adesione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione entro il 30 Aprile 2023.

L’Istanza si presenta esclusivamente con modalità telematiche.

Nella dichiarazione per la definizione agevolata, il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e deve assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di apposita documentazione, sono sospese dal giudice.[2]

Entro il 30 Aprile 2023 il contribuente può, eventualmente, integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Entro il 30 Giugno 2023 l’Agente della Riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con l’indicazione del giorno e del mese di scadenza di ciascuno di esse.

Modalità di pagamento e sua regolarità

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto:

  • In un’unica soluzione, entro il 31 Luglio 2023;
  • In un numero massimo di 18 rate trimestrali (cinque anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza 31 Luglio 2023 e 30 Novembre 2023.

Le restanti 16 rate andranno saldate il 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Novembre di ciascun anno.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione Agevolata, le restanti saranno, invece, di pari importo.

L’opzione per il pagamento rateale prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2%, a partire dal 1° Agosto 2023.

Esempio pagamento rateale

Si prenda, ad esempio, un contribuente persona fisica che aderisce alla definizione agevolata di una cartella di pagamento relativa al modello Redditi 2019, per omesso versamento IRPEF di euro 20.000,00. Il ruolo è stato consegnato ad Agenzia Entrate-Riscossione il 30 Novembre 2021 e notificato al contribuente il 1° Febbraio 2022.

Il contribuente opta per il pagamento rateale delle somme dovute, in 18 rate trimestrali.

N. RATAIMPORTOSCADENZA
12.000,00 (10% del totale delle somme dovute)31/07/2023
22.000,00 (10% del totale delle somme dovute)30/11/2023
31.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)28/02/2024
41.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)31/05/2024
51.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)31/07/2024
61.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)30/11/2024
….……………………………….…………………………
181.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute)30/11/2027

N.B. Sulle rate successive alla prima, e quindi a decorrere dal 1°Agosto 2023, vanno ad aggiungersi all’importo della quota capitale del debito gli interessi al tasso del 2% annuo.

I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31.07.2023, per effetto del differimento del calendario, è regolare se sarà eseguito entro il 7 Agosto 2023 (il 5 e 6 Agosto 2023 sono Sabato e Domenica).

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, la definizione agevolata non produce effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, dove il tardivo, mancato o insufficiente versamento delle somme dovute nei tempi previsti dalle rispettive normative, provocava la decadenza automatica del piano e la conseguente impossibilità di poter riproporre un nuovo piano di rateazione, con la Rottamazione- quater vi sarà la possibilità di poter ricorrere ad un nuovo piano di rateazione, senza ricevere le agevolazioni della normativa vigente in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti con Agenzia Entrate-Riscossione, ossia con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi in misura piena, così come indicato all’interno della cartella di pagamento.

In altri termini, la decadenza dalla rottamazione-quater non precluderà la possibilità di ottenere una nuova rateizzazione, anche se quest’ultima presenterà l’intero importo della cartella di pagamento, al netto delle somme già versate con la definizione agevolata.

Benefici conseguenti la presentazione della domanda di rottamazione

Vari sono gli effetti collegati alla presentazione della domanda di rottamazione, soprattutto per quanto riguarda la riscossione e le attività cautelari:

  1. Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2. Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti

da precedenti dilazioni di pagamento in essere alla data di presentazione;

  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi del art.28-ter e art.48-bis del DPR 602/73[3];
  • Il contribuente potrà ottenere i certificati di regolarità fiscale ai fini della partecipazione a gare di appalto;
  • Sarà possibile l’ottenimento del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva)[4].

“Rottamazione-quater” in caso di adesione a precedenti rottamazioni

L’articolo 1, comma 249, della Legge di Bilancio 2023, prevede la possibilità di aderire ai benefici della rottamazione-quater sia nel caso in cui il contribuente abbia un piano di rateazione in corso e, soprattutto, nel caso in cui un piano sia decaduto da una precedente rottamazione dei ruoli:

  • Art.6, comma 2, D.L. 193/2016 (c.d. prima rottamazione);
  • Art. 1, comma 5, D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione bis);
  • Art.3, comma 5, D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter);
  • Art.1, comma 189, Legge 145/2018 (c.d. definizione speciale a saldo e stralcio).

Sarà, dunque, possibile rottamare somme comprese in dilazioni scadute, non è prevista alcuna condizione di ingresso, e dunque ai fini dell’accesso alla definizione agevolata non occorre il previo pagamento delle rate scadute.

Con la trasmissione della domanda saranno sospese le rate in scadenza fino al 31 Luglio 2023 per i piani ancora attivi e rinvenienti dalle precedenti rottamazioni.

Aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente “decaduto” potrà usufruire di un trattamento migliorativo rispetto a quello contemplato per le precedenti rottamazioni, poiché egli avrà lo stralcio degli interessi di mora e di tutti gli altri interessi, oltre che dei compensi di riscossione.

Per quanto riguarda la procedura di ammissione, nulla cambia, in quanto la domanda dovrà essere presentata entro il 30.04.2023 indicando i carichi che si intendono nuovamente rottamare, ed entro il 30.06.2023 ci sarà la liquidazione degli importi da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, dai quali verrà detratto quanto già in precedenza versato.

“SALDO E STRALCIO” DEI MINI RUOLI

La legge di Bilancio 2023 propone, all’articolo 1, comma 222, inoltre, lo stralcio delle partite affidate agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali[5], dal 1°Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015, del valore residuo non superiore a 1.000 €.

Così come descritto per la rottamazione-quater, per individuare il periodo compreso nel “saldo e stralcio”, sarà necessario vagliare la data di consegna del ruolo.

L’importo da tenere in considerazione è dato dalla quota capitale del debito, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare interessi di mora, aggi e spese procedurali.

Ciò che conta è il singolo carico affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento: ne consegue che, ai fini dell’annullamento, non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, il singolo importo di ciascuno.

Il riferimento di legge non è solo al debito originario affidato all’Agente della Riscossione, ma all’importo che residua alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ossia dal 1° Gennaio. Diversamente da quanto disposto dal precedente “saldo e stralcio”[6], l’annullamento dei carichi non è condizionato dal reddito del debitore.

Il contribuente, in questo caso, non deve presentare nessuna domanda di adesione, poiché l’Agente della Riscossione procederà all’annullamento d’ufficio dei carichi pendenti di importo inferiore a 1.000,00 € entro il 31.03.2023.

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

  • Le somme dovute a seguito di recupero di Aiuti di Stato;
  • I crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
  • Le multe, le ammende, e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • L’Iva riscossa all’importazione.

FOCUS: “ROTTAMAZIONE-QUATER”, “SALDO E STRALCIO” E DURC

Come già precedentemente descritto, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (c.d. “saldo e stralcio”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 e la definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative ai carichi pendenti dal 1° Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”).Con riferimento a tali normative, e in particolare all’annullamento automatico dei debiti fino al 2015, l’Agente della Riscossione trasmetterà agli enti interessati, entro il 30 Giugno 2023, l’elenco delle quote annullate.

Tali procedimenti avranno evidente effetto sul rilascio del DURC nei confronti dei soggetti interessati.

Per quanto concerne la rottamazione-quater, una volta trasmessa la domanda di adesione, il contribuente potrà ottenere il DURC; tuttavia, in caso di insufficiente, mancato o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle previste dal nuovo piano di rottamazione, tutti i DURC andranno annullati e potranno essere richiesti e rilasciati solo se il debitore avrà versato integralmente le rate previste.


[1] La data di esecutività del ruolo emerge dalla cartella di pagamento.

[2] L’articolo 1, comma 236, della Legge di Bilancio 2023, statuisce che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

[3] Nell’ambito dell’articolo 28-ter il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo previsto, ossia una proposta di compensazione con i ruoli.

Nell’ambito dell’articolo 48-bis il contribuente potrà riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

[4] L’articolo 1, comma 240, della Legge di Bilancio 2023 statuisce: “Si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”.

[5] Così come descritto nella tabella indicante i debiti definibili e non definibili, anche per il c.d. “saldo e stralcio” dei tributi degli enti locali di importo fino a 1.000,00 €, è necessario che lo stesso ente aderisca all’applicazione della normativa tramite delibera; in caso contrario (come già accaduto nel Comune di Bari, Milano, Roma, Torino per i carichi comprendenti IMU e TARI ) il debito non verrà stralciato.

[6] Ai sensi dell’Art.4, D.L. 41/2021

Definizione Agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato delle dichiarazioni

L’Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197 /2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a carico del contribuente (riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%) ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.

Controllo automatizzato delle dichiarazioni

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni rappresenta una metodologia di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti: l’amministrazione finanziaria verifica che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.

La comunicazione di irregolarità (c.d. Avviso Bonario) rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, al fine di concedere la possibilità al contribuente di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Il contribuente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può sanare la propria posizione versando la somma richiesta, ovvero richiedendo il riesame degli esiti all’ Agenzia delle Entrate.

In caso di mancato pagamento del debito entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, in caso di pagamento rateale, di mancato versamento della prima rata, le somme dovute sono successivamente iscritte a ruolo.

Definizione agevolata 2023: sanzioni ridotte al 3%

La legge di Bilancio 2023 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, possono essere oggetto di definizione agevolata, ossia di riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate, rispetto al 10% ordinariamente applicato.

Rientrano nella definizione agevolata:

  • Le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
  • Le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con l’applicazione delle sanzioni nella nuova misura del 3%, siano versate in un’unica soluzione, o , in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata , entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si fornisce, qui di seguito, un esempio di definizione agevolata:

Un contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) a causa di una imposta non versata pari ad euro 2.000,00.

Esito di omesso versamento senza definizione

Imposta non versata2.000,00 €
Sanzioni (10%)200,00 €
Interessi140,00 €

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 2.340,00.

Esito rideterminato ai sensi della definizione agevolata

Imposta non versata2.000,00 €
Sanzioni (3%)60,00 €
Interessi140,00 €

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 3 per cento, è pari a euro 2.200,00.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso ed estensione dei piani di rateazione

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, inoltre, la definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo di imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della norma, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.[1]

L’agevolazione, anche in questo caso, consiste nella rideterminazione della sanzione in misura pari al 3% dell’imposta ancora da versare secondo il piano rateale originario, dopo aver considerato i versamenti eseguiti fino al 31.12.2022.

Condizione necessaria è che il pagamento rateale debba proseguire secondo le scadenze originarie del piano di rateazione.

Prima dell’entrata in vigore della norma le somme dovute a seguito di controllo automatizzato potevano essere versate:

  • In una unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
  • In un massimo di otto rate trimestrali per importi fino a 5.000 euro;
  • In un massimo di 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro.

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate, il contribuente potrà oggi optare per il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo delle comunicazioni.

Si fornisce, qui di seguito, un esempio di estensione del piano di rateazione:

DettaglioImporto richiesto sanzioni 10%Importo versatoImporto residuo sanzioni 10%Importo residuo sanzioni 3%
Imposta2.000,00 €250,00 €1.750,00 €1.750,00 €
Sanzione200,00 €25,00 €175,0052,50
Interessi140,00 €17,00 €123,00 €123,00 €
Totale2.340,00 €292,00 €2048,00 €1.925,50

Piano di rateazione originario:

N. rataScadenzaImporto rata (9001)Importo interessi (9002)
130/11/2022292,00 € 
228/02/2023292,00 €2,57 €
…..   
802/09/2024292,00 €17,89 €

Nuovo piano con sanzioni definite al 3%:

N. rataScadenzaImporto rata (9001)Importo interessi (9002)
130/11/2022292,00 € 
TOTALE VERSATO 292,00 € 
228/02/2023101,34 €0,89 €
331/05/2023101,34 €1,78 €
…..   
2001/03/2027101,34 €16,85 €

Ravvedimento operoso speciale come alternativa alla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Si pone all’attenzione il caso in cui un avviso bonario non sia stato ancora notificato e il contribuente debba decidere se procedere al versamento delle somme dovute attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (con l’applicazione delle sanzioni al 3,75% o al 4,29%[2]) o, in alternativa, attendere la notifica del controllo automatizzato sulla dichiarazione (con l’applicazione delle sanzioni “agevolate” al 3%).

In prima analisi, se si considerasse la sola aliquota applicata per le sanzioni, potrebbe convenire attendere la notifica dell’avviso bonario; tuttavia, se si dovesse approfondire l’analisi sull’incidenza degli interessi, la valutazione potrebbe differire.

Si ponga ora l’esempio di un versamento omesso per saldo IRPEF da un contribuente persona fisica relativo al Modello Redditi 2021, originariamente in scadenza per il 30.06.2021.

Se alla data odierna non dovesse essere ancora notificato l’avviso bonario e il contribuente volesse optare per il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, egli si ritroverebbe a versare:

TributoScadenzaImportoGiorni di ritardoInteressi[3]Sanzione (4,29%)TOTALE
4001 (Saldo Irpef)30.06.20212.000,0059637,9885,802.123,78

Se, invece, il contribuente decidesse di attendere la notifica dell’avviso bonario, e tale avviso gli venisse notificato in data odierna, si ritroverebbe a versare:

TributoScadenzaImportoGiorni di ritardoInteressi[4]Sanzione (3%)TOTALE  
900130.06.20212.000,00596114,3060,002.174,30

Dall’esempio sopra riportato al contribuente converrebbe ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso; tuttavia, non bisogna omettere anche l’analisi relativa al costo del denaro.

Se è vera la convenienza dal punto di vista semplicemente finanziario, c’è anche da osservare che, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente non avrebbe scelta sulle modalità di versamento delle somme dovute (in quanto tale istituto non prevede la possibilità di ricorrere al pagamento rateale).

 Se, al contrario, ricorresse alla definizione agevolata in seguito al controllo automatizzato, verserebbe sì un importo maggiore, ma avrebbe la possibilità di ricorrere al pagamento dilazionato delle somme dovute.

In conclusione, ad oggi non vi è un’alternativa “vantaggiosa” per il contribuente estendibile a tutti i possibili casi; si dovrà procedere con l’analisi di quanto sopra esposto in considerazione della peculiarità e specificità delle singole fattispecie oggetto di consulenza specialistica.


[1] “Rientrano nella normativa di riferimento i piani di rateazione non ancora decaduti ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR N.602/73. In caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio di rateazione”

[2] “Le sanzioni al 3,75 % verranno applicate per i ravvedimenti relativi ad imposte su modello Redditi 2021; le sanzioni al 4,29% verranno applicate per i ravvedimenti su modello Redditi 2020”.

[3] Sul punto va ricordato che, ai fini del ravvedimento, il tasso da applicare è quello legale e che per il 2021 l’interesse legale è stato pari allo 0.01%, per il 2022 pari al 1.25% e per il 2023 al 5%. Pertanto, al fine del calcolo, gli interessi maturati per l’anno 2021 ammontano a 0,10 euro; per il 2022 a 25,00 euro e per il 2023 a 12,88 euro.

[4] Sul punto va ricordato che, nell’ambito dell’avviso bonario, il tasso di interesse applicato è pari al 3,5% annuo. Ai fini del calcolo si dovrà rapportare il tasso annuo per i giorni compresi tra il 01.07.2021 e il 31.12.2021; per tutto il 2022 e per i giorni compresi tra il 01.01.2023 e il 16.02.2023.

Brexit: cessioni di beni e prestazioni di servizi – La disciplina transitoria

di GIANNA SQUICCIARINI

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte integrante del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. 

Rilevanti ripercussioni condizioneranno le imprese e i professionisti dell’UE che hanno istaurato o che avvieranno collaborazioni commerciali con il territorio britannico.

Il 24 dicembre dello scorso anno, allo scadere di un periodo transitorio iniziato il 1° febbraio 2020 e terminato il 31 dicembre 2020, è stato raggiunto l’Accordo di Recesso tra Regno Unito e Unione Europea, risultato di negoziati atti a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi nel post-Brexit, e che resterà provvisoriamente in vigore fino al prossimo 28 febbraio.

Cosa accadrà nell’immediato, in merito alla circolazione delle merci è facilmente intuibile. Il cambio avrà effetti drastici nelle relazioni tra i due contendenti. I beni non potranno circolare in forza del precedente regime intracomunitario (acquisti e cessioni intracomunitarie) ma d’ora in poi verranno considerati al pari del commercio con un Paese terzo extra-Ue.

Non rientrano invece nella disciplina transitoria stabilita dall’accordo di recesso 2019/C384/0, tutte le prestazioni di servizi rese e ricevute tra operatori comunitari e operatori GB.

Gli effetti che dal 1° gennaio 2021 si rifletteranno sulle cessioni di beni possono essere così riassunti:

  • non troverà più applicazione il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93), non trattandosi più di operazioni intracomunitarie, venendo meno altresì l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT;
  • diventano ora obbligatori gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni, con pagamento di dazi e IVA legati all’ingresso nell’Unione Europea; il riferimento normativo da indicare in fattura, è comunque “non imponibile” art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72;
  • verrà meno la possibilità di adottare le triangolazioni intracomunitarie per le merci che transitano nel Regno Unito.

Sempre a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso, le prestazioni di servizi non rientrano nella disciplina Iva intracomunitaria avendo come conseguenza, che gli operatori identificati ai fini Iva in Italia applicheranno le regole di territorialità delle prestazioni stabilite dall’articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.

Nel dettaglio in relazione alle prestazioni di servizi:

  • per i servizi resi, sarà necessario continuare ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972;
  • per i servizi ricevuti, da un soggetto extra-Unione europea, invece di integrare la fattura come accadeva nel recente passato con la reverse charge, l’IVA è e sarà assolta dal committente con l’emissione di autofattura. 

Questo comporterà in ultima analisi, che le fatture emesse dal fornitore GB antecedentemente al 1° gennaio 2021, ma ricevute successivamente dall’acquirente IT, andranno trattate come acquisti comunitari, diversamente la fatturazione dal 1° gennaio 2021 sarà considerata parimenti ai servizi resi dai soggetti non comunitari.

I nuovi codici della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2021

di ANDREA MAGISTRALE

Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi codici natura di dettaglio per la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Tale nuova nomenclatura si è resa necessaria per consentire all’Agenzia delle Entrate di fornire telematicamente una bozza di dichiarazione Iva già dall’annualità 2021 nel cassetto fiscale di ciascun soggetto Iva.

I nuovi codici riguardano sia le nuove tipologie di documento, sia i nuovi codici natura.

Nuovi tipi documento nella fattura elettronica

TD16 (integrazione fattura reverse charge interno)

In caso di integrazione della fattura in reverse charge interno (fattura ricevuta con codice N6) si potrà integrare inviando al SDI con il codice T16. Resta la possibilità di integrazione manuale della fattura ricevuta previa stampa e conservazione della stessa, in tal caso l’operazione non apparirà nella bozza di dichiarazione IVA predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero)

In base all’art. 46, DL 331/93, il ricevente italiano dovrà integrare il documento ricevuto. Anche in questo caso il cessionario o il committente può continuare ad effettuare manualmente l’operazione, salvo poi comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite l’esterometro.

TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)

In base all’art. 17, secondo comma, Dpr 633/72, il ricevente italiano dovrà integrare il documento ricevuto (in caso di servizi intracomunitari), o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extracomunitari). Anche in questo caso il cessionario può continuare ad effettuare manualmente l’operazione, salvo poi comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite l’esterometro.

TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, dpr 633/72)

In questo caso i beni sono già presenti sul territorio nazionale e, quindi, non si verifica né importazione, né acquisto intracomunitario. Tale codice dovrà essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva.

TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9- bis del Dpr 633/72)

Codice già esistente, per sanare ipotesi di omessa emissione della fattura da parte del cedente/prestatore.

Fonte: Agenzia Entrate “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro”

Nuovi codici natura

Operazioni non soggette

– N.2.1. Non soggette ad Iva in base gli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72

– N.2.2. Non soggette – altri casi

Operazioni non imponibili

– N.3.1. Esportazioni

– N.3.2. Cessioni intracomunitarie

– N.3.3. Cessioni verso San Marino

– N.3.4. Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

– N.3.5. A seguito di dichiarazioni d’intento

– N.3.6. Altre operazioni non imponibili

Inversione contabile

– N.6.1. Cessione di rottami e altri materiali di recupero

– N.6.2. Cessione di oro e argento puro

– N.6.3. Subappalto nel settore edile

– N.6.4. Cessione di fabbricati

– N.6.5. Cessione di telefoni cellulari

– N.6.6. Cessione di prodotti elettronici

– N.6.7. Prestazioni comparto edile e settori connessi

– N.6.8. Operazioni settore energetico

– N.6.9. Altre operazioni da inversione contabile

Fonte: Agenzia Entrate “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro”