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Credito d’imposta per le imprese che investono in R&S – Novità Legge di Bilancio 2021

18 Gennaio 2021

di AMALIA SANTORO

Ambito di applicazione Soggettivo

Il credito d’imposta (Decreto Ministeriale 27 maggio 2015 – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – G.U. 29 luglio 2015, n. 174) è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (Proroga prevista dalla Nuova Legge di Bilancio 2021), senza alcun limite in relazione a:

  • forma giuridica;
  • settore produttivo;
  • dimensioni;
  • regime contabile.

Ambito di applicazione Oggettivo

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2020, sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le:

  1. Attività di ricerca fondamentale e Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200);
  2. Attività di innovazione tecnologica (comma 201);
  3. Attività di design ed innovazione estetica (comma 202).

Non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese ammissibili

Le categorie di spesa ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta in R&S sono:

  1. Spese del personale relative ai ricercatori e ai tecnici e Spese del personale relative a soggetti di età non superiore ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato di ricerca, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato, impiegati esclusivamente nei lavori di R&S;
  2. Quote d’ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei processi di R&S;
  3. Spese per contratti di ricerca extra muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S, stipulati con università e istituti di ricerca o con altre imprese aventi sede nel territorio dello Stato;
  4. Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  5. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S;
  6.  Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi.

Agevolazione

La misura prevede nuove aliquote previste dalla Nuova Legge di Bilancio n.178 del 30.12.2020 – divise in base alle attività (individuate precedentemente dalla Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2020)

 Aliquote Credito d’ImpostaLimiti di spesa in R&SAliquote Regioni del Mezzogiorno e per le Regioni colpite da eventi sismici*
Attività di ricerca fondamentale e le Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200)20%4 milioni di euro25% per le grandi imprese 35% per le medie imprese  45% per le piccole imprese
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)10%2 milioni di euro 10%
nel caso in cui i progetti abbiano obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.015%2 milioni di euro 15%
Attività di design ed innovazione estetica (comma 202)10%2 milioni di euro     10%

*Imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Adempimenti

Infine, per quanto riguarda la documentazione obbligatoria la nuova legge di Bilancio 2021 conferma quanto già previsto precedentemente e precisa che dovrà essere predisposta una:

  • Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico da inviare successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili;
  • Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o i sotto progetti in corso di realizzazione;
  • Certificazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale).
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