Ambito di applicazione Soggettivo
Il credito d’imposta (Decreto Ministeriale 27 maggio 2015 – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – G.U. 29 luglio 2015, n. 174) è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (Proroga prevista dalla Nuova Legge di Bilancio 2021), senza alcun limite in relazione a:
- forma giuridica;
- settore produttivo;
- dimensioni;
- regime contabile.
Ambito di applicazione Oggettivo
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2020, sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le:
- Attività di ricerca fondamentale e Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200);
- Attività di innovazione tecnologica (comma 201);
- Attività di design ed innovazione estetica (comma 202).
Non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Spese ammissibili
Le categorie di spesa ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta in R&S sono:
- Spese del personale relative ai ricercatori e ai tecnici e Spese del personale relative a soggetti di età non superiore ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato di ricerca, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato, impiegati esclusivamente nei lavori di R&S;
- Quote d’ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei processi di R&S;
- Spese per contratti di ricerca extra muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S, stipulati con università e istituti di ricerca o con altre imprese aventi sede nel territorio dello Stato;
- Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S;
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi.
Agevolazione
La misura prevede nuove aliquote previste dalla Nuova Legge di Bilancio n.178 del 30.12.2020 – divise in base alle attività (individuate precedentemente dalla Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2020)
Aliquote Credito d’Imposta | Limiti di spesa in R&S | Aliquote Regioni del Mezzogiorno e per le Regioni colpite da eventi sismici* | |
Attività di ricerca fondamentale e le Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200) | 20% | 4 milioni di euro | 25% per le grandi imprese 35% per le medie imprese 45% per le piccole imprese |
Attività di innovazione tecnologica (comma 201) | 10% | 2 milioni di euro | 10% |
nel caso in cui i progetti abbiano obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 | 15% | 2 milioni di euro | 15% |
Attività di design ed innovazione estetica (comma 202) | 10% | 2 milioni di euro | 10% |
*Imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Adempimenti
Infine, per quanto riguarda la documentazione obbligatoria la nuova legge di Bilancio 2021 conferma quanto già previsto precedentemente e precisa che dovrà essere predisposta una:
- Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico da inviare successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili;
- Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o i sotto progetti in corso di realizzazione;
- Certificazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale).