L’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n.197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023), ha introdotto la Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nella normativa di riferimento, versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per eventuali spese esecutive e per i diritti di notifica.
Sono escluse, invece, le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Ambito applicativo soggettivo
Possono usufruire della nuova Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone, società di capitali e altri soggetti collettivi.
Ambito applicativo oggettivo
Rientrano nella “Rottamazione-quater” tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra il 1° Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022.
Per comprendere meglio il periodo temporale di riferimento, è utile riferirsi non alla data di notifica o spedizione della cartella di pagamento, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La data di consegna del ruolo è, di norma, concomitante o successiva alla data in cui questo è stato reso esecutivo[1].
Debiti definibili e non definibili
Si riassume, con la tabella seguente, le fattispecie definibili e non definibili:
FATTISPECIE | DEFINIZIONE |
Imposte e tributi di ogni genere | SI |
IVA | SI |
IVA all’importazione | NO |
Contributi INPS e INAIL | SI |
Recupero aiuti di Stato | NO |
Contributi dovuti alle casse profess. private | SI (solo se lo prevede la delibera dell’ente previdenziale entro il 31.01.2023) |
Dazi doganali | NO |
Accise | SI |
Tributi ed entrate locali | SI (se riscossi da Agenzia Entrate-Riscossione e se lo prevede la delibera dell’ente locale entro il 31.03.2023) |
Tributi ed entrate locali | NO (se riscossi in proprio o tramite concessionari locali) |
Risorse proprie tradizionali dell’UE | NO |
Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna | NO |
Sanzioni codice della strada | SÌ, ma solo per gli interessi |
Modalità di adesione alla “Rottamazione-quater”
Come per le precedenti rottamazioni, l’adesione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione entro il 30 Aprile 2023.
L’Istanza si presenta esclusivamente con modalità telematiche.
Nella dichiarazione per la definizione agevolata, il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e deve assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di apposita documentazione, sono sospese dal giudice.[2]
Entro il 30 Aprile 2023 il contribuente può, eventualmente, integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Entro il 30 Giugno 2023 l’Agente della Riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con l’indicazione del giorno e del mese di scadenza di ciascuno di esse.
Modalità di pagamento e sua regolarità
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto:
- In un’unica soluzione, entro il 31 Luglio 2023;
- In un numero massimo di 18 rate trimestrali (cinque anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza 31 Luglio 2023 e 30 Novembre 2023.
Le restanti 16 rate andranno saldate il 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Novembre di ciascun anno.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione Agevolata, le restanti saranno, invece, di pari importo.
L’opzione per il pagamento rateale prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2%, a partire dal 1° Agosto 2023.
Esempio pagamento rateale
Si prenda, ad esempio, un contribuente persona fisica che aderisce alla definizione agevolata di una cartella di pagamento relativa al modello Redditi 2019, per omesso versamento IRPEF di euro 20.000,00. Il ruolo è stato consegnato ad Agenzia Entrate-Riscossione il 30 Novembre 2021 e notificato al contribuente il 1° Febbraio 2022.
Il contribuente opta per il pagamento rateale delle somme dovute, in 18 rate trimestrali.
N. RATA | IMPORTO | SCADENZA |
1 | 2.000,00 (10% del totale delle somme dovute) | 31/07/2023 |
2 | 2.000,00 (10% del totale delle somme dovute) | 30/11/2023 |
3 | 1.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute) | 28/02/2024 |
4 | 1.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute) | 31/05/2024 |
5 | 1.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute) | 31/07/2024 |
6 | 1.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute) | 30/11/2024 |
…. | ………………………………. | ………………………… |
18 | 1.000,00 (1/16 dell’80% delle somme dovute) | 30/11/2027 |
N.B. Sulle rate successive alla prima, e quindi a decorrere dal 1°Agosto 2023, vanno ad aggiungersi all’importo della quota capitale del debito gli interessi al tasso del 2% annuo.
I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31.07.2023, per effetto del differimento del calendario, è regolare se sarà eseguito entro il 7 Agosto 2023 (il 5 e 6 Agosto 2023 sono Sabato e Domenica).
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, la definizione agevolata non produce effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, dove il tardivo, mancato o insufficiente versamento delle somme dovute nei tempi previsti dalle rispettive normative, provocava la decadenza automatica del piano e la conseguente impossibilità di poter riproporre un nuovo piano di rateazione, con la Rottamazione- quater vi sarà la possibilità di poter ricorrere ad un nuovo piano di rateazione, senza ricevere le agevolazioni della normativa vigente in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti con Agenzia Entrate-Riscossione, ossia con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi in misura piena, così come indicato all’interno della cartella di pagamento.
In altri termini, la decadenza dalla rottamazione-quater non precluderà la possibilità di ottenere una nuova rateizzazione, anche se quest’ultima presenterà l’intero importo della cartella di pagamento, al netto delle somme già versate con la definizione agevolata.
Benefici conseguenti la presentazione della domanda di rottamazione
Vari sono gli effetti collegati alla presentazione della domanda di rottamazione, soprattutto per quanto riguarda la riscossione e le attività cautelari:
- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti
da precedenti dilazioni di pagamento in essere alla data di presentazione;
- Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi del art.28-ter e art.48-bis del DPR 602/73[3];
- Il contribuente potrà ottenere i certificati di regolarità fiscale ai fini della partecipazione a gare di appalto;
- Sarà possibile l’ottenimento del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva)[4].
“Rottamazione-quater” in caso di adesione a precedenti rottamazioni
L’articolo 1, comma 249, della Legge di Bilancio 2023, prevede la possibilità di aderire ai benefici della rottamazione-quater sia nel caso in cui il contribuente abbia un piano di rateazione in corso e, soprattutto, nel caso in cui un piano sia decaduto da una precedente rottamazione dei ruoli:
- Art.6, comma 2, D.L. 193/2016 (c.d. prima rottamazione);
- Art. 1, comma 5, D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione bis);
- Art.3, comma 5, D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter);
- Art.1, comma 189, Legge 145/2018 (c.d. definizione speciale a saldo e stralcio).
Sarà, dunque, possibile rottamare somme comprese in dilazioni scadute, non è prevista alcuna condizione di ingresso, e dunque ai fini dell’accesso alla definizione agevolata non occorre il previo pagamento delle rate scadute.
Con la trasmissione della domanda saranno sospese le rate in scadenza fino al 31 Luglio 2023 per i piani ancora attivi e rinvenienti dalle precedenti rottamazioni.
Aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente “decaduto” potrà usufruire di un trattamento migliorativo rispetto a quello contemplato per le precedenti rottamazioni, poiché egli avrà lo stralcio degli interessi di mora e di tutti gli altri interessi, oltre che dei compensi di riscossione.
Per quanto riguarda la procedura di ammissione, nulla cambia, in quanto la domanda dovrà essere presentata entro il 30.04.2023 indicando i carichi che si intendono nuovamente rottamare, ed entro il 30.06.2023 ci sarà la liquidazione degli importi da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, dai quali verrà detratto quanto già in precedenza versato.
“SALDO E STRALCIO” DEI MINI RUOLI
La legge di Bilancio 2023 propone, all’articolo 1, comma 222, inoltre, lo stralcio delle partite affidate agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali[5], dal 1°Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015, del valore residuo non superiore a 1.000 €.
Così come descritto per la rottamazione-quater, per individuare il periodo compreso nel “saldo e stralcio”, sarà necessario vagliare la data di consegna del ruolo.
L’importo da tenere in considerazione è dato dalla quota capitale del debito, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare interessi di mora, aggi e spese procedurali.
Ciò che conta è il singolo carico affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento: ne consegue che, ai fini dell’annullamento, non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, il singolo importo di ciascuno.
Il riferimento di legge non è solo al debito originario affidato all’Agente della Riscossione, ma all’importo che residua alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ossia dal 1° Gennaio. Diversamente da quanto disposto dal precedente “saldo e stralcio”[6], l’annullamento dei carichi non è condizionato dal reddito del debitore.
Il contribuente, in questo caso, non deve presentare nessuna domanda di adesione, poiché l’Agente della Riscossione procederà all’annullamento d’ufficio dei carichi pendenti di importo inferiore a 1.000,00 € entro il 31.03.2023.
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
- Le somme dovute a seguito di recupero di Aiuti di Stato;
- I crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
- Le multe, le ammende, e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- L’Iva riscossa all’importazione.
FOCUS: “ROTTAMAZIONE-QUATER”, “SALDO E STRALCIO” E DURC
Come già precedentemente descritto, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (c.d. “saldo e stralcio”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 e la definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative ai carichi pendenti dal 1° Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”).Con riferimento a tali normative, e in particolare all’annullamento automatico dei debiti fino al 2015, l’Agente della Riscossione trasmetterà agli enti interessati, entro il 30 Giugno 2023, l’elenco delle quote annullate.
Tali procedimenti avranno evidente effetto sul rilascio del DURC nei confronti dei soggetti interessati.
Per quanto concerne la rottamazione-quater, una volta trasmessa la domanda di adesione, il contribuente potrà ottenere il DURC; tuttavia, in caso di insufficiente, mancato o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle previste dal nuovo piano di rottamazione, tutti i DURC andranno annullati e potranno essere richiesti e rilasciati solo se il debitore avrà versato integralmente le rate previste.
[1] La data di esecutività del ruolo emerge dalla cartella di pagamento.
[2] L’articolo 1, comma 236, della Legge di Bilancio 2023, statuisce che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
[3] Nell’ambito dell’articolo 28-ter il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo previsto, ossia una proposta di compensazione con i ruoli.
Nell’ambito dell’articolo 48-bis il contribuente potrà riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
[4] L’articolo 1, comma 240, della Legge di Bilancio 2023 statuisce: “Si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”.
[5] Così come descritto nella tabella indicante i debiti definibili e non definibili, anche per il c.d. “saldo e stralcio” dei tributi degli enti locali di importo fino a 1.000,00 €, è necessario che lo stesso ente aderisca all’applicazione della normativa tramite delibera; in caso contrario (come già accaduto nel Comune di Bari, Milano, Roma, Torino per i carichi comprendenti IMU e TARI ) il debito non verrà stralciato.
[6] Ai sensi dell’Art.4, D.L. 41/2021