L’Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197 /2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a carico del contribuente (riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%) ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
Il controllo automatizzato delle dichiarazioni rappresenta una metodologia di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti: l’amministrazione finanziaria verifica che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
La comunicazione di irregolarità (c.d. Avviso Bonario) rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, al fine di concedere la possibilità al contribuente di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Il contribuente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può sanare la propria posizione versando la somma richiesta, ovvero richiedendo il riesame degli esiti all’ Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato pagamento del debito entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, in caso di pagamento rateale, di mancato versamento della prima rata, le somme dovute sono successivamente iscritte a ruolo.
Definizione agevolata 2023: sanzioni ridotte al 3%
La legge di Bilancio 2023 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, possono essere oggetto di definizione agevolata, ossia di riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate, rispetto al 10% ordinariamente applicato.
Rientrano nella definizione agevolata:
- Le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
- Le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.
Per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con l’applicazione delle sanzioni nella nuova misura del 3%, siano versate in un’unica soluzione, o , in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata , entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Si fornisce, qui di seguito, un esempio di definizione agevolata:
Un contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) a causa di una imposta non versata pari ad euro 2.000,00.
Esito di omesso versamento senza definizione
Imposta non versata | 2.000,00 € |
Sanzioni (10%) | 200,00 € |
Interessi | 140,00 € |
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 2.340,00.
Esito rideterminato ai sensi della definizione agevolata
Imposta non versata | 2.000,00 € |
Sanzioni (3%) | 60,00 € |
Interessi | 140,00 € |
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 3 per cento, è pari a euro 2.200,00.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso ed estensione dei piani di rateazione
La legge di Bilancio 2023 ha previsto, inoltre, la definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo di imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della norma, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.[1]
L’agevolazione, anche in questo caso, consiste nella rideterminazione della sanzione in misura pari al 3% dell’imposta ancora da versare secondo il piano rateale originario, dopo aver considerato i versamenti eseguiti fino al 31.12.2022.
Condizione necessaria è che il pagamento rateale debba proseguire secondo le scadenze originarie del piano di rateazione.
Prima dell’entrata in vigore della norma le somme dovute a seguito di controllo automatizzato potevano essere versate:
- In una unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
- In un massimo di otto rate trimestrali per importi fino a 5.000 euro;
- In un massimo di 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro.
Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate, il contribuente potrà oggi optare per il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo delle comunicazioni.
Si fornisce, qui di seguito, un esempio di estensione del piano di rateazione:
Dettaglio | Importo richiesto sanzioni 10% | Importo versato | Importo residuo sanzioni 10% | Importo residuo sanzioni 3% |
Imposta | 2.000,00 € | 250,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € |
Sanzione | 200,00 € | 25,00 € | 175,00 € | 52,50 € |
Interessi | 140,00 € | 17,00 € | 123,00 € | 123,00 € |
Totale | 2.340,00 € | 292,00 € | 2048,00 € | 1.925,50 € |
Piano di rateazione originario:
N. rata | Scadenza | Importo rata (9001) | Importo interessi (9002) |
1 | 30/11/2022 | 292,00 € | |
2 | 28/02/2023 | 292,00 € | 2,57 € |
….. | |||
8 | 02/09/2024 | 292,00 € | 17,89 € |
Nuovo piano con sanzioni definite al 3%:
N. rata | Scadenza | Importo rata (9001) | Importo interessi (9002) |
1 | 30/11/2022 | 292,00 € | |
TOTALE VERSATO | 292,00 € | ||
2 | 28/02/2023 | 101,34 € | 0,89 € |
3 | 31/05/2023 | 101,34 € | 1,78 € |
….. | |||
20 | 01/03/2027 | 101,34 € | 16,85 € |
Ravvedimento operoso speciale come alternativa alla definizione agevolata degli avvisi bonari.
Si pone all’attenzione il caso in cui un avviso bonario non sia stato ancora notificato e il contribuente debba decidere se procedere al versamento delle somme dovute attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (con l’applicazione delle sanzioni al 3,75% o al 4,29%[2]) o, in alternativa, attendere la notifica del controllo automatizzato sulla dichiarazione (con l’applicazione delle sanzioni “agevolate” al 3%).
In prima analisi, se si considerasse la sola aliquota applicata per le sanzioni, potrebbe convenire attendere la notifica dell’avviso bonario; tuttavia, se si dovesse approfondire l’analisi sull’incidenza degli interessi, la valutazione potrebbe differire.
Si ponga ora l’esempio di un versamento omesso per saldo IRPEF da un contribuente persona fisica relativo al Modello Redditi 2021, originariamente in scadenza per il 30.06.2021.
Se alla data odierna non dovesse essere ancora notificato l’avviso bonario e il contribuente volesse optare per il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, egli si ritroverebbe a versare:
Tributo | Scadenza | Importo | Giorni di ritardo | Interessi[3] | Sanzione (4,29%) | TOTALE |
4001 (Saldo Irpef) | 30.06.2021 | 2.000,00 | 596 | 37,98 | 85,80 | 2.123,78 |
Se, invece, il contribuente decidesse di attendere la notifica dell’avviso bonario, e tale avviso gli venisse notificato in data odierna, si ritroverebbe a versare:
Tributo | Scadenza | Importo | Giorni di ritardo | Interessi[4] | Sanzione (3%) | TOTALE |
9001 | 30.06.2021 | 2.000,00 | 596 | 114,30 | 60,00 | 2.174,30 |
Dall’esempio sopra riportato al contribuente converrebbe ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso; tuttavia, non bisogna omettere anche l’analisi relativa al costo del denaro.
Se è vera la convenienza dal punto di vista semplicemente finanziario, c’è anche da osservare che, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente non avrebbe scelta sulle modalità di versamento delle somme dovute (in quanto tale istituto non prevede la possibilità di ricorrere al pagamento rateale).
Se, al contrario, ricorresse alla definizione agevolata in seguito al controllo automatizzato, verserebbe sì un importo maggiore, ma avrebbe la possibilità di ricorrere al pagamento dilazionato delle somme dovute.
In conclusione, ad oggi non vi è un’alternativa “vantaggiosa” per il contribuente estendibile a tutti i possibili casi; si dovrà procedere con l’analisi di quanto sopra esposto in considerazione della peculiarità e specificità delle singole fattispecie oggetto di consulenza specialistica.
[1] “Rientrano nella normativa di riferimento i piani di rateazione non ancora decaduti ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR N.602/73. In caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio di rateazione”
[2] “Le sanzioni al 3,75 % verranno applicate per i ravvedimenti relativi ad imposte su modello Redditi 2021; le sanzioni al 4,29% verranno applicate per i ravvedimenti su modello Redditi 2020”.
[3] Sul punto va ricordato che, ai fini del ravvedimento, il tasso da applicare è quello legale e che per il 2021 l’interesse legale è stato pari allo 0.01%, per il 2022 pari al 1.25% e per il 2023 al 5%. Pertanto, al fine del calcolo, gli interessi maturati per l’anno 2021 ammontano a 0,10 euro; per il 2022 a 25,00 euro e per il 2023 a 12,88 euro.
[4] Sul punto va ricordato che, nell’ambito dell’avviso bonario, il tasso di interesse applicato è pari al 3,5% annuo. Ai fini del calcolo si dovrà rapportare il tasso annuo per i giorni compresi tra il 01.07.2021 e il 31.12.2021; per tutto il 2022 e per i giorni compresi tra il 01.01.2023 e il 16.02.2023.