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I nuovi codici della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2021

18 Gennaio 2021

di ANDREA MAGISTRALE

Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi codici natura di dettaglio per la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Tale nuova nomenclatura si è resa necessaria per consentire all’Agenzia delle Entrate di fornire telematicamente una bozza di dichiarazione Iva già dall’annualità 2021 nel cassetto fiscale di ciascun soggetto Iva.

I nuovi codici riguardano sia le nuove tipologie di documento, sia i nuovi codici natura.

Nuovi tipi documento nella fattura elettronica

TD16 (integrazione fattura reverse charge interno)

In caso di integrazione della fattura in reverse charge interno (fattura ricevuta con codice N6) si potrà integrare inviando al SDI con il codice T16. Resta la possibilità di integrazione manuale della fattura ricevuta previa stampa e conservazione della stessa, in tal caso l’operazione non apparirà nella bozza di dichiarazione IVA predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero)

In base all’art. 46, DL 331/93, il ricevente italiano dovrà integrare il documento ricevuto. Anche in questo caso il cessionario o il committente può continuare ad effettuare manualmente l’operazione, salvo poi comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite l’esterometro.

TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)

In base all’art. 17, secondo comma, Dpr 633/72, il ricevente italiano dovrà integrare il documento ricevuto (in caso di servizi intracomunitari), o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extracomunitari). Anche in questo caso il cessionario può continuare ad effettuare manualmente l’operazione, salvo poi comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite l’esterometro.

TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, dpr 633/72)

In questo caso i beni sono già presenti sul territorio nazionale e, quindi, non si verifica né importazione, né acquisto intracomunitario. Tale codice dovrà essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva.

TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9- bis del Dpr 633/72)

Codice già esistente, per sanare ipotesi di omessa emissione della fattura da parte del cedente/prestatore.

Fonte: Agenzia Entrate “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro”

Nuovi codici natura

Operazioni non soggette

– N.2.1. Non soggette ad Iva in base gli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72

– N.2.2. Non soggette – altri casi

Operazioni non imponibili

– N.3.1. Esportazioni

– N.3.2. Cessioni intracomunitarie

– N.3.3. Cessioni verso San Marino

– N.3.4. Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

– N.3.5. A seguito di dichiarazioni d’intento

– N.3.6. Altre operazioni non imponibili

Inversione contabile

– N.6.1. Cessione di rottami e altri materiali di recupero

– N.6.2. Cessione di oro e argento puro

– N.6.3. Subappalto nel settore edile

– N.6.4. Cessione di fabbricati

– N.6.5. Cessione di telefoni cellulari

– N.6.6. Cessione di prodotti elettronici

– N.6.7. Prestazioni comparto edile e settori connessi

– N.6.8. Operazioni settore energetico

– N.6.9. Altre operazioni da inversione contabile

Fonte: Agenzia Entrate “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro”
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