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PROCEDURE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SOVRAINDEBITAMENTO
13 Marzo 2024

INTRODUZIONE
Il Decreto Legislativo 14/2019 ha istituito il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (nel prosieguo, per brevità, “CCI”) il quale, tra gli altri, ha revisionato la disciplina della crisi da sovraindebitamento precedentemente prevista dalla Legge 3/2012.
Il tutto al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno delle crisi d’impresa minori e del debitore persona fisica con i principi generali che disciplinano l’insolvenza e la crisi d’impresa.
La definizione di Sovraindebitamento è inserita all’interno dell’articolo 2 del CCI il quale statuisce che il Sovraindebitamento è “ Lo stato di crisi [1] o insolvenza [2] del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative, e di ogni altro debitore che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Le procedure di crisi da sovraindebitamento, quindi, hanno come unico obiettivo l’estinzione delle obbligazioni del debitore consumatore e/o del debitore “non fallibile”.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
Andando ad analizzare il tenore letterario dell’articolo 2 del CCI, si può affermare che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento:
Il consumatore, definito sempre dall’articolo 2 del CCI, alla lettera “e” come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone (s.n.c. o s.a.s. o s.a.p.a.) per debiti estranei a quelli sociali”;
Il professionista;
L’imprenditore minore, anche cessato, ossia l’imprenditore che, ai sensi dell’articolo 2 del CCI, lettera “d”, presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  2. Ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di
    durata inferiore;
  3. Debiti anche non scaduti di importo non superiore ad euro cinquecentomila.
    Imprenditore agricolo;
    Start-up innovative.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI
I presupposti oggettivi per poter accedere alle procedure di crisi da sovraindebitamento sono:
• Essere in stato di sovraindebitamento, così come disciplinato dall’articolo 2, lettere “a”, “b” e “c” del CCI;
• Non essere assoggettato alle altre procedure concorsuali “classiche” (accordo di ristrutturazione de debiti, concordato preventivo, liquidazione giudiziale);

TIPOLOGIE DI PROCEDURE
I. Ristrutturazione dei debiti del consumatore [3] : è la procedura riservata al debitore persona fisica o debitore socio illimitatamente responsabile di società di persone per debiti non attinenti all’attività imprenditoriale;
II. Concordato minore [4]: è la procedura riservata al professionista, all’imprenditore minore, anche cessato, alle start-up innovative, all’imprenditore agricolo;
III. Liquidazione controllata [5] : è la procedura che consente al debitore persona fisica o imprenditore “sotto soglia” di presentare in tribunale, con ricorso, domanda di messa in liquidazione di tutti i suoi beni.
A margine dell’elencazione delle tipologie di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCI, è utile menzionare l’articolo 66 dello stesso Codice, il quale disciplina le c.d. “ Procedure familiari” statuendo che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
Le masse attive e passive rimangono distinte.
Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.”

FOCUS: L’ADVISOR COME ATTORE PRINCIPALE PER IL DEBITORE
Nell’ambito della procedura di sovraindebitamento il debitore può avvalersi della prestazione professionale di un professionista che lo assista:
• Nella prima individuazione dello stato di sovraindebitamento;
• Nella elaborazione di una strategia per la soluzione della crisi;
• Nella richiesta di nomina dell’OCC;
• Nei rapporti con il Gestore della crisi durante tutto l’iter procedurale.
L’Advisor, quindi, è una figura completamente diversa rispetto al Gestore della Crisi poiché, al contrario di quest’ultimo che è arbitro imparziale della procedura, è il vero e proprio consulente di parte del debitore sovraindebitato e, pertanto, non è tenuto all’imparzialità tipica del Gestore.
Il debitore, nominando un suo consulente di parte, avrà un garantito supporto professionale nella comprensione della normativa e degli strumenti utilizzabili per la soluzione della crisi e, soprattutto, vedrà garantita una maggiore velocità nella gestione della crisi.
Tra i compiti dell’Advisor, si trova:
• L’analisi preliminare della documentazione necessaria per la scelta della procedura più idonea;
• Verifica del debito accumulato;
• Verifica dell’attivo disponibile;
• Verifica del ricorso a procedura concorsuali in passato;
• Verifica della meritevolezza;
• Verifica di eventuali atti in frode ai creditori;
• La redazione del piano di ristrutturazione dei debiti;
• La predisposizione della domanda di nomina dell’OCC;
• La predisposizione di memorie;
• L’assistenza al sovraindebitato nei rapporti con l’OCC, con il Gestore della Crisi e con il Tribunale.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, in tutto il percorso di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’Advisor, con le sue competenze tecniche specifiche, può diventare un fattore fondamentale per far comprendere meglio al debitore le problematiche e le conseguenze della propria situazione di sovraindebitamento e le possibili soluzioni per un completo risanamento della situazione debitoria.

[1] Sempre all’articolo 2, il CCI definisce la Crisi come “Lo stato di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”

[2] Sempre all’articolo 2, il CCI definisce l’Insolvenza come “Lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori”

[3]La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli articoli 65-66-67-68-69-70-71-72-73 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

[4] La procedura di Concordato Minore è disciplinata dagli articoli 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

[5] La procedura di Liquidazione Controllata è disciplinata dagli articoli 268-269-270-271-272-273-274-275-276-277 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza

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